Revoca abilitazione Entratel solo nei casi tassativi del d.P.R. n. 322/1998 (C.G.A.R.S. n. 170 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le cause di revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono esclusivamente quelle tassativamente previste dall’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998: commissione di gravi o ripetute irregolarità nello svolgimento dell’attività di trasmissione, provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine professionale, revoca dell’autorizzazione ai centri di assistenza fiscale. L’art. 25, comma 3, del D.M. n. 164/1999 ha natura meramente procedimentale: consente all’ufficio di vigilanza di trasmettere la documentazione all’ufficio competente alla revoca, affinché questi verifichi la ricorrenza di una delle ipotesi tipiche, ma non amplia il perimetro sanzionatorio. La carenza dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 8 del D.M. n. 164/1999 rileva per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione, non per l’accesso al sistema Entratel. Trattandosi di norma dal contenuto sanzionatorio, è inibita ogni interpretazione estensiva o analogica.
Il Fatto
Un commercialista presentava istanza di iscrizione nell’elenco dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità, dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 l’insussistenza di procedimenti penali pendenti per reati finanziari e di provvedimenti di sospensione dall’ordine. I controlli dell’Agenzia delle Entrate facevano emergere l’iscrizione del professionista nel registro delle notizie di reato per omesso versamento di IVA.
L’Amministrazione disponeva così la cancellazione dall’elenco e, in forza dell’art. 8, comma 4, del D.M. 31.07.1998, la revoca dell’accesso al servizio telematico Entratel. Il professionista impugnava il provvedimento limitatamente a quest’ultima parte. Il TAR Sicilia accoglieva il ricorso e annullava la revoca; l’Agenzia proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione interpretativa centrale: se la revoca dell’abilitazione a Entratel possa fondarsi sul combinato disposto degli artt. 21, comma 2, lett. c) e 25, comma 3, del D.M. n. 164/1999, per la ritenuta perdita dei requisiti di onorabilità conseguente alla pendenza di un procedimento penale per reati tributari. L’appellante sosteneva l’esistenza di un’ulteriore causa di revoca rispetto a quelle del d.P.R. n. 322/1998.
La risposta è negativa. L’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998 àncora la revoca a ipotesi tipiche e non menziona la pendenza di un procedimento penale a carico del professionista. Le “gravi o ripetute irregolarità” devono essere commesse “nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni”, con esclusione di condotte estranee a tale attività.
Il Collegio richiama il proprio consolidato indirizzo (C.G.A.R.S. n. 72 del 2 febbraio 2021, n. 1018 del 9 novembre 2020 e n. 42 del 14 gennaio 2022) e ne dà continuità. L’art. 8 del D.M. n. 164/1999, richiamato dall’art. 21, comma 2, lett. c), ha un perimetro applicativo definito: riguarda soltanto i professionisti che intendano esercitare la facoltà di rilasciare visto di conformità o asseverazione. Non disciplina la diversa attività di accesso a Entratel, evidentemente per il minore impatto di quest’ultima, aperta a una platea molto ampia di soggetti.
Quanto all’art. 25 del D.M. n. 164/1999, la sua lettura letterale esclude l’automatismo tra trasmissione della documentazione e revoca. L’ufficio di vigilanza segnala le irregolarità accertate all’ufficio competente, il quale adotta il provvedimento solo ove ravvisi una delle ipotesi dell’art. 3, comma 4. La norma è di mera matrice procedimentale: non estende l’ambito sanzionatorio. Poiché la disposizione ha contenuto afflittivo, ne è preclusa ogni applicazione analogica.
Respinta, infine, la richiesta subordinata di rimessione all’Adunanza Plenaria: ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a., la rimessione presuppone un contrasto giurisprudenziale, che nel caso non sussiste, essendo la questione decisa da numerosi precedenti conformi della Sezione. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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