Ottemperanza alla condanna al beneficio della Carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2753 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna al pagamento del beneficio economico della Carta docente, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, senza che l’amministrazione abbia eseguito la prestazione, integra inottemperanza. Non è necessaria una specifica messa in mora quando il titolo sia passato in giudicato e sia stato ritualmente notificato. L’amministrazione che non contesti l’an e il quantum del credito non può opporre alcuna ragione di ineseguibilità. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, assegna un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, con spese a carico dell’amministrazione soccombente.

Il Fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del Lavoro aveva condannato il Ministero resistente a riconoscere alla parte ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e fino all’anno 2020/21.

La sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva in data 30 maggio 2023. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza alcun adempimento, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’erogazione della Carta Docente per l’importo complessivo di euro 2.000,00, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ritiene il ricorso fondato. Il titolo posto a fondamento dell’ottemperanza è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente all’amministrazione. Da tale notificazione decorre il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né ha indicato l’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.

Su queste basi il Collegio dichiara l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha eseguito i pagamenti oggetto del titolo. Assegna quindi all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente, darà corso al pagamento, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà alla Sezione una relazione sull’assolvimento del mandato. Il compenso, a carico dell’amministrazione, sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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