Bonifica e demolizione edifici pericolanti responsabilità proprietario e responsabile (Cons. Stato n. 4556 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario non responsabile della contaminazione, destinatario di un ordine sindacale di demolizione e messa in sicurezza degli immobili presenti sull’area inquinata, resta titolare dell’obbligo di eseguire tali interventi quando il pericolo di crollo dipende dalle carenze strutturali degli edifici. Le attività di bonifica svolte dal responsabile dell’inquinamento, ove pure aggravino quel pericolo, costituiscono una concausa e non spostano l’onere della messa in sicurezza in capo al responsabile. L’obbligo di demolizione non discende dai provvedimenti ministeriali, privi di competenza a imporlo, ma dall’ordinanza sindacale adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267 del 2000. Le valutazioni tecniche del commissario ad acta sono sindacabili solo per irragionevolezza o illogicità manifesta.
Il Fatto
La controversia riguarda la bonifica di un’area adiacente al sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino, denominata comparto Z, di proprietà di una società immobiliare. Accertata in capo a una nota industria chimica la responsabilità della contaminazione, resta da stabilire se gli edifici presenti sull’area debbano essere demoliti per consentire le operazioni di bonifica in condizioni di sicurezza. Su questa questione si sono sovrapposti provvedimenti ministeriali e ordinanze sindacali, all’origine di un contenzioso parallelo.
Il Comune aveva ingiunto alla proprietaria la messa in sicurezza e la demolizione delle parti in dissesto. Il TAR Abruzzo aveva annullato una prima ordinanza per violazione del principio di proporzionalità, imponendo un sopralluogo congiunto; la decisione è passata in giudicato. Adottata una nuova ordinanza, la proprietaria ha impugnato gli atti e chiesto l’ottemperanza all’ordinanza cautelare che subordinava l’esecuzione alla presentazione di un progetto. Nominato un commissario ad acta, la sua relazione tecnica ha escluso l’idoneità del progetto presentato. Il TAR ha quindi parzialmente accolto i ricorsi, ordinando al Comune un nuovo provvedimento conforme alla relazione commissariale. Entrambe le società hanno appellato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello principale della società responsabile della contaminazione. Il primo motivo lamentava la carenza di interesse della proprietaria, stante la perdurante vigenza delle prescrizioni ministeriali di integrale demolizione. Per il Consiglio di Stato l’argomento non regge: la legittimità di quegli atti non elimina l’interesse a impugnare l’ordinanza sindacale, perché l’obbligo di demolizione discende da quest’ultima e non dai provvedimenti ministeriali, che non attribuiscono al Ministero alcuna competenza a imporre la demolizione. Il verbale della conferenza di servizi del 2017 aveva solo richiesto alla proprietaria di presentare istanza per avviare le procedure, sul presupposto implicito della verifica di fattibilità. Insussistente è anche il dedotto vincolo di pregiudizialità con il separato giudizio.
Il secondo motivo deduceva violazione del giudicato formatosi su una precedente pronuncia di appello, nella parte in cui il TAR aveva considerato il pericolo di crollo aggravato dalle attività di bonifica. La censura è infondata: la statuizione sull’aggravamento non contrasta con il giudicato, che non esclude affatto che la pericolosità intrinseca degli edifici possa essere accentuata dalle vibrazioni delle perforazioni.
Quanto all’appello incidentale della proprietaria, il primo motivo — omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’ordinanza, basata sul solo richiamo alla classificazione sismica dell’area — è infondato, perché con esso si contesta la necessità stessa della demolizione, questione ormai coperta dal giudicato. I motivi di carattere tecnico avverso la relazione commissariale sono parimenti infondati: tendono a sostituire valutazioni tecniche opinabili a quelle del commissario, senza dimostrare profili di irragionevolezza o illogicità del percorso seguito.
Il Collegio aggiunge una considerazione di sistema. Poiché la demolizione è imposta ai soli fini della sicurezza dei lavoratori impegnati nella caratterizzazione dei luoghi, nulla vieta alla proprietaria di procedere direttamente alla caratterizzazione in sostituzione del responsabile, assumendosi il rischio della provvisoria non demolizione, avvalendosi della facoltà dell’art. 245 d.lgs. n. 152 del 2006, che consente agli interessati non responsabili di attivare comunque le procedure di messa in sicurezza e bonifica.
L’ultimo motivo ribadiva che la responsabilità dell’eventuale crollo andrebbe allocata al responsabile della bonifica, perché il pericolo deriverebbe dalle perforazioni. La Corte lo respinge: è accertato che il pericolo di crollo è connesso alle carenze strutturali degli edifici, mentre le perforazioni aggravano un rischio già esistente. L’onere della messa in sicurezza resta quindi in capo alla proprietaria. Le spese sono integralmente compensate in ragione dell’oggettiva incertezza della materia, configurando una delle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto a quelle tipizzate dall’art. 92 c.p.c.
Nota della Redazione
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