Inerzia comunale e ordine di demolizione si contestano con rito del silenzio (TAR Lombardia n. 2765 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le note con cui il Comune riscontra l’esposto dei privati e ribadisce la qualificazione urbanistica dell’area non costituiscono provvedimenti autonomamente impugnabili, difettando di lesività diretta. L’inerzia dell’Amministrazione nel perseguire presunti abusi edilizi si contesta esclusivamente con il ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a., non con il ricorso ordinario di annullamento. Il titolo edilizio rilasciato deve essere impugnato nel termine decadenziale decorrente dalla conoscenza dell’intervento in corso, non dalla piena percezione delle sue difformità. I motivi aggiunti avverso gli atti di sanatoria sono inammissibili per difetto di interesse quando i ricorrenti non dimostrano in che modo gli interventi minimali autorizzati ledano la loro sfera giuridica.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari e usufruttuari di un complesso immobiliare in Comune di Cremeno, si avvedono nel 2019 che sul confinante fondo dell’azienda agricola controinteressata era stato avviato un intervento edilizio sul fabbricato denominato Cascina “Nebbiana”. Dopo istanze di accesso e un esposto con cui denunciano profili di irregolarità della pratica edilizia, sollecitano Comune e A.T.S. ad assumere i provvedimenti sanzionatori e inibitori.
Il Comune dapprima sospende i lavori, poi riscontra le doglianze con note interlocutorie che ribadiscono la conformità dell’opera al P.G.T.. I ricorrenti impugnano la nota del 20 novembre 2020 e gli atti presupposti, tra cui il permesso di costruire n. 8352 del 21 dicembre 2018; con motivi aggiunti del 2024 gravano il permesso in accertamento di conformità e le certificazioni di compatibilità paesaggistica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il perimetro degli atti impugnati. Le note comunali, i pareri dell’A.T.S. e le disposizioni delle norme di attuazione del Piano delle Regole non sono provvedimenti autonomamente impugnabili: si tratta di atti privi di lesività diretta rispetto all’interesse a vedere sanzionati i presunti illeciti. Il ricorso è quindi inammissibile in questa parte.
Sul versante dell’inerzia, la sentenza è netta. I ricorrenti lamentano i ritardi del Comune e dell’A.T.S. nel perseguire gli abusi, ma lo strumento processuale per contestare l’inerzia della P.A. non è il ricorso ordinario: è il ricorso avverso il silenzio-inadempimento previsto dall’art. 117 c.p.a. Sotto il profilo rituale, il ricorso ordinario è dunque inammissibile.
L’unico atto potenzialmente lesivo resta il permesso di costruire n. 8352 del 2018. Esso è stato gravato nel 2021, con estremo ritardo rispetto ai termini decadenziali. La prova della tardività si trae dalla stessa confessione dei ricorrenti, che nel ricorso ammettono di essersi avveduti sin dal 2019 dell’intervento in corso. Il gravame avverso quel titolo è pertanto irricevibile.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ne rileva l’inammissibilità per difetto di interesse. La relazione tecnica comunale, depositata e non contestata, documenta che la sanatoria ha riguardato la demolizione di una tettoia abusiva con ripristino del muro a secco e della staccionata, l’autorizzazione di un’altra tettoia e il ripristino del muro in pietra. I ricorrenti non indicano come questi interventi minimali ledano i loro diritti. Il Collegio richiama la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 17 settembre 2024 n. 7612. Le doglianze su immissioni odorose e acustiche appartengono alla sede civile, ex artt. 844 e 873 cod. civ. Il gravame è dichiarato irricevibile e inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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