Abilitazione forense e servizio di leva non valutabili nel concorso ASL (TAR Puglia n. 56 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi pubblici, la valutazione dei titoli è rimessa all’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione, che individua nel bando i titoli suscettibili di punteggio in relazione alla professionalità richiesta per il posto. Il principio di assorbimento tra titoli opera in via eccezionale e di stretta interpretazione, e presuppone un’identità qualitativa tra titoli di studio omogenei: non si estende all’abilitazione professionale, che è titolo professionale e non di studio, né è integrabile da una valutazione sostanziale in assenza di una norma che ne sancisca l’equipollenza con il diploma di specializzazione per le professioni legali. Il servizio militare di leva svolto non in costanza di rapporto di lavoro non costituisce titolo valutabile, salvo che il bando lo preveda o che risulti provato lo svolgimento successivo al conseguimento del titolo di studio prescritto.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso pubblico indetto dalla A.S.L. BT per la copertura di posti di Collaboratore Amministrativo Professionale, categoria D, superando le prove scritta e orale. Collocatosi tra gli idonei non vincitori, con un punto per la laurea in Giurisprudenza, lamentava l’omessa attribuzione del punteggio aggiuntivo per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per il servizio militare di leva svolto nelle Forze Armate, da cui sarebbe derivato un migliore posizionamento in graduatoria.

Impugnava quindi la deliberazione di approvazione della graduatoria, il bando e i verbali della Commissione, dolendosi altresì della scelta dell’amministrazione di eliminare, nel nuovo bando, la valutabilità dell’abilitazione dopo la revoca del precedente concorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il bando non contempla espressamente, tra i titoli valutabili, l’abilitazione professionale invocata. Il ricorrente fondava la pretesa sull’asserita equivalenza con il diploma di specializzazione per le professioni legali, per il quale il bando prevede un punto aggiuntivo.

Il Tribunale riconosce l’esistenza dell’orientamento che ammette l’assorbimento tra titoli di studio, ma ne sottolinea il carattere eccezionale e derogatorio, che impone un’applicazione rigorosa. Il principio opera quando tra i titoli sussiste identità qualitativa e sovrapposizione di materie, verificabile attraverso i piani di studio, come nel raffronto tra diploma e laurea in discipline omogenee.

Nel caso concreto il titolo preteso come assorbente è un’abilitazione professionale, conseguita al termine del percorso di tirocinio disciplinato dalla legge forense, e non un titolo di studio. L’accoglimento della tesi del ricorrente comporterebbe pertanto un’applicazione analogica di un principio di stretta interpretazione. Le scuole di specializzazione formano profili eterogenei e il superamento dell’esame di abilitazione non dimostra il possesso di tutte le conoscenze che esse offrono.

La Corte aggiunge che l’equipollenza richiede un’espressa previsione normativa, non integrabile da una valutazione sostanziale svolta ex post dall’amministrazione. Non è pertanto invocabile il precedente che ha equiparato il diploma di specializzazione al master di secondo livello, poiché in quel caso il raffronto riguardava due titoli formativi post lauream. L’amministrazione ha quindi esercitato correttamente la propria discrezionalità tecnica, nell’individuazione dei criteri di attribuzione dei punteggi.

Quanto al servizio di leva, il bando prevede la valutazione della sola esperienza professionale maturata presso strutture sanitarie, con esclusione di ogni altra esperienza di servizio. L’art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 conferma che il servizio militare è valutato con lo stesso punteggio dei servizi civili presso enti pubblici, ma il periodo svolto fuori dal rapporto di lavoro non assume rilievo autonomo. Il ricorrente non ha inoltre dimostrato che il servizio sia stato prestato dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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