Carta docente diritto soggettivo ottemperanza giudicato giudice lavoro (TAR Lombardia n. 2768 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e la condanna a dare esecuzione al titolo, quando il diritto sia adeguatamente documentato e l’inadempimento non sia contestato. Il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudice del lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, costituisce titolo azionabile in sede di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine assegnato, il commissario ad acta nominato nel dirigente dell’Amministrazione debitrice adotta gli atti necessari all’esecuzione, senza diritto a compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 2405/2023 del 29.06.2023, con cui è stato accertato il suo diritto ad ottenere la Carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, del valore nominale annuo di 500 euro, e il Ministero è stato condannato ad assegnarla per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023.
La sentenza è stata notificata al Ministero il 21.02.2024 e non è stata impugnata, con passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria il 27.06.2024. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del titolo e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto la procedibilità del ricorso, verificando il perfezionamento del giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Entrambi i presupposti risultano integrati: l’attestazione di cancelleria del 27.06.2024 conferma l’assenza di impugnazione, mentre la notifica del 21.02.2024 segna l’inizio del termine per l’esecuzione da parte dell’Amministrazione.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la pretesa è adeguatamente documentata e che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione costituitasi non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Il thema decidendum si esaurisce dunque nell’accertamento dell’inottemperanza e nell’ordine di esecuzione.
Il Collegio ha condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza n. 2405/2023 entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Ha poi disciplinato la fase sostitutiva: decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, o in un dirigente o funzionario delegato, che adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e quant’altro occorra.
Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Sulle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., liquidando l’importo di 1.000 euro per compensi, oltre accessori, con onere del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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