Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla carta elettronica (TAR Lombardia n. 3100 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi sul titolo esecutivo e ordina all’Amministrazione di darvi esecuzione, assegnando un termine per il pagamento. Poiché il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma è diretto solo a consentirne il soddisfacimento, la quantificazione operata dal creditore non vincola l’Amministrazione: l’esatta misura di capitale e interessi va verificata secondo il titolo e la legge. La nomina del commissario ad acta opera solo per il caso di inutile decorso del termine assegnato e su iniziativa del creditore. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’ente inadempiente.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1004/2023, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, la somma di euro 500,00 all’anno per gli anni dal 2016/2017 al 2022/2023. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 28.3.2023.

L’Amministrazione ha soddisfatto la pretesa solo per l’annata 2022/2023. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato per il residuo, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo, la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto alla funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ..

È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo.

Il ricorso va pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, e degli accessori di legge maturati, nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ.. Il Collegio rigetta invece la richiesta di fissazione di una somma per violazione o ritardo, essendo già corrisposti gli interessi, e quella di trasmissione degli atti alla Procura contabile.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto a compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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