Assoluzione in appello e sindacato sull’interdittiva antimafia al tempo del provvedimento (C.G.A.R.S. n. 669 del 19.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo verifica la legittimità dell’informazione antimafia interdittiva con la lente del procedimento, cioè alla stregua delle risultanze conosciute o conoscibili al momento della sua adozione. La sentenza di assoluzione intervenuta in appello dopo il provvedimento prefettizio impone una rivalutazione del quadro indiziario da parte dell’Amministrazione, ma non rende l’atto direttamente illegittimo. La condanna in primo grado per intestazione fittizia di una società, in cui il soggetto “sconsigliato” era socio, rende di per sé elevato il rischio di infiltrazione nella società partecipata dallo stesso socio unico. Nella vigenza anteriore alla riforma del 2021, il rapporto stretto tra i soggetti risultante dalla sentenza di primo grado rende la mancata audizione ex art. 7 l. n. 241/1990 non censurabile, non essendo ragionevolmente smentibile in quella sede. Il sindacato del giudice amministrativo sull’atto prefettizio è costituzionalmente adeguato e non “più che debole”.

Il Fatto

La società appellante, attiva nell’intermediazione immobiliare, era raggiunta da un’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura nel 2019. Il provvedimento muoveva dalla condanna riportata in primo grado dal socio unico, padre dell’amministratrice, per l’intestazione fittizia di altra società a favore di un soggetto ritenuto partecipe di associazione mafiosa.

La società impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, che respingeva il ricorso. In pendenza del giudizio amministrativo la Corte di appello riformava la decisione penale e assolveva il socio per difetto dell’elemento psicologico. La società proponeva appello, lamentando la meccanica derivazione dell’interdittiva dalla condanna e la mancata considerazione della sentenza assolutoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nodo centrale: quale incidenza abbia sull’interdittiva la sopravvenuta assoluzione in appello. La difesa dell’appellante valorizza la sentenza della Corte di appello che, riformando la pronuncia di primo grado, ha escluso il reato per difetto dell’elemento soggettivo.

Il Consiglio precisa che la sentenza assolutoria giustifica, anzi impone, una rivalutazione prefettizia del quadro indiziario posto a base del giudizio prognostico negativo. Non la rende però direttamente illegittima. Il giudice amministrativo controlla la completezza dell’istruttoria e la sufficienza della motivazione con la lente del procedimento, cioè alla stregua delle risultanze conosciute o conoscibili al momento dell’adozione dell’atto. Tra queste rientrava la condanna di primo grado, non la successiva assoluzione.

Su questa base il provvedimento risulta compiutamente istruito e motivato. La condanna in primo grado relativa alla società in cui il socio deteneva la partecipazione con il soggetto “sconsigliato” rende di per sé elevato il rischio di infiltrazione anche nella società appellante, di compravendita e intermediazione, in cui lo stesso socio è unico titolare.

Quanto ai vizi di partecipazione procedimentale, la vicenda è anteriore alla riforma del 2021. Il Collegio ritiene che i rapporti tra i due soggetti, come risultanti all’epoca dalla sentenza penale di primo grado, fossero troppo stretti per essere ragionevolmente smentiti in un’audizione ex art. 7 l. n. 241/1990. Sulla questione di legittimità costituzionale, il giudice amministrativo non esercita un sindacato “più che debole”, ma garantisce un vaglio costituzionalmente adeguato quanto o più di quello del giudice ordinario. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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