Dacur fondato su giudizio probabilistico di pericolosità non su certezza della condotta (TAR Toscana n. 2072 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le misure amministrative di prevenzione, compreso il divieto di accesso ai luoghi di cui all’art. 13-bis del D.L. n. 14/2017, non richiedono la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, che le condotte siano ascrivibili al destinatario. È sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a elevata attendibilità, coerente con la logica del “più probabile che non”. Il giudizio di pericolosità che ne costituisce il presupposto è anticipatorio della soglia di prevenzione e non postula un accertamento pieno della responsabilità. Ne consegue che la mancata identificazione del soggetto da parte della vittima non inficia di per sé la legittimità del provvedimento, ove gli indizi raccolti siano convergenti.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Firenze, adottando un Dacur ai sensi dell’art. 13-bis D.L. n. 14/2017, gli ha vietato di accedere e stazionare nei pressi di un bar sito in Montelupo Fiorentino, per dodici mesi dalla notifica. Il provvedimento traeva origine da una proposta della Stazione Carabinieri del luogo, relativa a un’aggressione fisica avvenuta all’esterno di un circolo nella serata indicata nel testo.
Il ricorrente ha dedotto la nullità della comunicazione di avvio del procedimento, priva dell’esatta individuazione del fatto nei suoi elementi spazio-temporali, e l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione e insussistenza dei presupposti, assumendo di non essere stato riconosciuto da alcuno dei presenti né dalla vittima. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza del Tribunale, e il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 27 novembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge entrambe le censure, muovendo dalla ricostruzione dell’istruttoria svolta dai militari della Stazione Carabinieri e del contenuto del provvedimento impugnato. La vittima, giunta al presidio di Pubblica sicurezza, aveva inizialmente riferito di essere caduta da sola; solo il giorno successivo aveva depositato querela, sostenendo di essere stata colpita lateralmente al volto con due pugni e di non aver notato l’aggressore. Il Collegio rileva, tuttavia, che il ricorrente risulta essere stato individuato dai soggetti presenti.
La ricostruzione dei fatti, condivisa dal Collegio, colloca l’aggressione all’esterno del locale, con un pugno che ha provocato la rovinosa caduta a terra della vittima, una importante fuoriuscita di sangue dal capo e una momentanea perdita di coscienza, con prognosi di dieci giorni. Il ricorrente, in compagnia di una decina di ragazzi e visibilmente alterato, sarebbe stato trattenuto dai suoi amici e si sarebbe allontanato in auto senza attendere l’arrivo delle Forze dell’ordine né dell’ambulanza.
Su questo sostrato il Tribunale richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui le misure di prevenzione anticipano la soglia di prevenzione a situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del “più probabile che non”. Il Collegio cita Cons. Stato Sez. III n. 8381 del 29.09.2022 e Cons. Stato Sez. III n. 5731 del 03.08.2021, dai quali evince che non è richiesta la certezza ogni oltre ragionevole dubbio, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico improntato a elevata attendibilità.
Applicando tale criterio, il Collegio ritiene evidente la correttezza del provvedimento impugnato e la sussistenza dei presupposti per un giudizio di pericolosità del ricorrente, con finalità di evitare che lo stesso ponga nuovamente in essere comportamenti antisociali lesivi degli interessi della collettività. Quanto alla comunicazione di avvio, il Tribunale non la ritiene viziata, in quanto gli elementi acquisiti consentivano al destinatario di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. L’infondatezza di tutte le censure conduce al rigetto del ricorso; le spese sono compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
Nota della Redazione
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