Legittimo il divieto di prosecuzione dell’attività in manufatti abusivi (TAR Sicilia n. 2968 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La conformità urbanistico-edilizia dei locali nei quali si svolge l’attività produttiva o commerciale costituisce presupposto per il rilascio dell’autorizzazione e deve sussistere non solo al momento del titolo, ma per l’intera durata dello svolgimento dell’attività. Il divieto di prosecuzione dell’attività ex art. 19, comma 3, l. 241/1990 è pertanto legittimo ove fondato sul difetto di conformità urbanistica dei manufatti utilizzati. La circostanza che tali manufatti siano già oggetto di un ordine di demolizione non sospeso e non ottemperato assume rilievo dirimente: nessun impiego, neppure temporaneo, può esserne legittimamente consentito. Quando il provvedimento è sorretto da più ragioni giustificatrici autonome, è sufficiente la fondatezza di una sola perché l’atto resti legittimo.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune le ha intimato il divieto immediato di prosecuzione dell’attività commerciale, presentata tramite SCIA per una manifestazione estiva di 120 giorni, e la rimozione degli effetti dannosi e dei lavori realizzati. Il diniego si fonda sul difetto di conformità urbanistica della struttura ospitante, già colpita da due ordinanze di demolizione.

La società aveva dapprima ottenuto un decreto cautelare ante causam, poi il ricorso è stato proposto nel merito; l’istanza cautelare è stata respinta dal TAR e l’appello avverso tale ordinanza è stato respinto dal CGARS. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato tardivamente il decreto presidenziale regionale e il parere del CGARS che hanno dichiarato inammissibili i ricorsi straordinari proposti dalla società avverso gli atti collegati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio autorizza il deposito tardivo della documentazione, in quanto emessa dopo lo spirare del termine dei quaranta giorni liberi antecedenti l’udienza ex art. 73, comma 1, c.p.a., e ritiene non necessaria la riunione ai giudizi aventi ad oggetto le acquisizioni coattive, per diversità dell’oggetto.

Nel merito, il ricorso è rigettato per la portata dirimente dell’argomentazione del Comune: l’attività si svolgerebbe mediante manufatti dei quali è stata ordinata la demolizione. Il provvedimento richiama le ordinanze di demolizione n. 181 e n. 247, entrambe resistenti alle censure: la prima è stata confermata con sentenza del TAR, appellata ma esecutiva e non sospesa; il ricorso straordinario avverso la seconda è stato dichiarato inammissibile con decreto presidenziale.

Il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui la conformità urbanistico-edilizia dei locali è presupposto dell’attività commerciale e deve sussistere per l’intera durata del suo svolgimento: la stretta connessione tra materia del commercio e dell’urbanistica inibisce all’amministrazione di assentire l’attività in caso di non conformità alla disciplina edilizia.

Il provvedimento resiste dunque alle censure, con assorbimento di ogni ulteriore motivo: opera il principio per cui, quando un atto è sorretto da più ragioni giustificatrici autonome, la fondatezza di una sola è sufficiente a renderlo legittimo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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