Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 1366 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, rientrando tale pronuncia nel novero dei titoli azionabili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione presuppone il passaggio in giudicato del provvedimento e l’inadempimento dell’Amministrazione, non essendo sufficiente la mera notificazione della sentenza. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare attuazione al giudicato entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta automaticamente, ma richiede una valutazione di effettività del rischio di inesecuzione.

Il Fatto

Il Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, con sentenza n. 182/2025 pubblicata il 10 aprile 2025, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore di una docente, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito della somma complessiva di € 2.000,00, e a rifondere le spese di lite. La sentenza non era stata impugnata ed era stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato in data 29.7.2025.

Non essendo intervenuta l’esecuzione, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero alla penalità di mora. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata a tale scopo dal competente ufficio del Tribunale di Vicenza il 22 dicembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero il 29.7.2025 ed era decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

Quanto all’ammissibilità del rimedio, il Tribunale ha dato continuità alla lettura estensiva dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.: la disposizione è dettata proprio “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”. Nel novero dei titoli azionabili rientra dunque anche la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, non residuando spazi per una lettura restrittiva che limiti l’ottemperanza ai soli provvedimenti del giudice amministrativo.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione non ha fornito alcun elemento diretto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, provvedendo a costituire la carta docente con accredito della somma di € 2.000,00, da spendersi non oltre il ventiquattresimo mese dalla costituzione, nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.

In conformità alle richieste della ricorrente, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega ad altro dirigente del medesimo Ufficio. Questi dovrà attivarsi su apposita istanza di parte solo dopo la vana scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale ha escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ulteriori somme ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in ragione dell’avvenuta nomina del commissario, ritenuta idonea a fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento. Il Collegio ha però espressamente riservato la possibilità di una diversa valutazione, su nuova e specifica istanza di parte, nel caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del commissario. Le spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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