Onere di specifica riproposizione dei motivi assorbiti in appello (Cons. Stato n. 3697 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’esame dei motivi assorbiti o non esaminati in primo grado è consentito al giudice d’appello solo se l’appellante li richiami espressamente. L’art. 101, comma 2, cod. proc. amministrativo è norma di diritto positivo che tempera l’effetto devolutivo del gravame e delimita il thema decidendum all’iniziativa della parte. Il requisito dell’espressa riproposizione consente al giudice una conoscenza compiuta delle questioni e alle controparti di contraddire consapevolmente. I motivi non specificamente devoluti si intendono rinunciati, con conseguente inammissibilità dell’appello.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio gli atti di un concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per un posto di dirigente con contratto a tempo determinato. Il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso improcedibile.

Proposto appello, la parte ha articolato un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per manifeste illogicità e contraddittorietà, senza riproporre espressamente le censure non esaminate dal primo giudice. L’Amministrazione appellata ha eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, proprio in ragione dell’omessa riproposizione dei motivi assorbiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’appello può essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amministrativo, risultando manifestamente inammissibile.

Il percorso argomentativo muove dalla consolidata lettura dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amministrativo. La giurisprudenza ha chiarito che l’esame dei motivi assorbiti in primo grado è consentito solo in presenza di un’apposita iniziativa della parte interessata che li richiami espressamente. L’onere di riproposizione esige che l’appellante indichi in modo specifico le censure che intende devolvere al giudice di secondo grado.

La Corte richiama il precedente della Sez. VI, 25 luglio 2025, che a sua volta rinvia alla Sez. V, 2 ottobre 2014 n. 4915. Nello stesso solco si colloca la Sez. IV, 28 marzo 2022 n. 2238, richiamata dalla Sez. VI, 25 luglio 2025 n. 6650: la norma costituisce temperamento dell’effetto devolutivo, espressione del principio dispositivo, per cui la devoluzione è delimitata dal thema fissato dall’appellante.

Il termine “espressamente” impone alla parte di specificare l’ambito della devoluzione, sì da consentire al giudice una conoscenza compiuta e alle controparti un contraddittorio consapevole. Da qui l’inammissibilità dell’appello per omessa riproposizione dei motivi non esaminati, che si intendono rinunciati. In via ulteriore, il Collegio osserva che il motivo contestante la sentenza è comunque infondato, essendo le questioni già state esaminate e decise dalla stessa Sezione con la sentenza n. 6999 del 2021 in sede di ottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.000,00, oltre accessori, a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

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