Scatti stipendiali Polizia di Stato non perentori e inclusi nel TFS (TAR Calabria n. 1811 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura perentoria: dall’inosservanza non discende alcuna decadenza, perché il rinvio alle “condizioni” richiama lo status anagrafico e previdenziale dell’interessato e non oneri procedimentali. I sei scatti stipendiali del 2,50 per cento spettano anche al personale che cessa dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, operando ai soli fini della base pensionabile. L’eccezione di prescrizione, formulata in modo generico, non è accoglibile quando la decorrenza del termine coincide con l’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.

Il Fatto

Quattro dipendenti della Polizia di Stato, oggi in congedo, hanno chiesto l’accertamento del diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 legge n. 232/1990, con condanna dell’Inps alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo, oltre rivalutazione e interessi.

Due ricorrenti erano stati collocati in quiescenza a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; gli altri due per inabilità al lavoro. L’Istituto ha riferito di aver già liquidato il beneficio ai primi due e ha eccepito, per gli altri, decadenza e prescrizione, contestando comunque la fondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto la cessazione della materia del contendere per i due ricorrenti che hanno ottenuto piena soddisfazione della pretesa, come riconosciuto da entrambe le parti.

Quanto agli altri due, il Tribunale respinge l’eccezione di decadenza. Il secondo periodo del comma 2 dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 fissa il termine del 30 giugno dell’anno in cui maturano entrambe le anzianità, ma la giurisprudenza amministrativa ne esclude la natura perentoria (Cons. Stato, sez. II, n. 2986 del 2023; TAR Lazio, sez. V, n. 276 del 2025).

Il rinvio alle “condizioni” richiama lo status soggettivo, anagrafico e previdenziale, dell’interessato, non gli oneri procedimentali per acquisire il beneficio. L’ambiguità della disposizione non consente di farne discendere conseguenze decadenziali, che presuppongono chiarezza dei presupposti (Cons. Stato, sez. III, n. 1231 del 2019).

Anche l’eccezione di prescrizione è rigettata, perché formulata solo genericamente: i ricorrenti sono stati collocati in quiescenza nel 2018 e il ricorso è del 2021. La decorrenza del termine coincide con l’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, stante la natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale (Cons. Stato, sez. II, n. 10559 del 2023; TAR Campania, sez. VI, n. 2875 del 2024).

Nel merito il ricorso è fondato. L’Inps ha invocato l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che avrebbe escluso i benefici in caso di cessazione a domanda. La tesi è infondata: tale norma non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita e opera ai soli fini della base pensionabile (Cons. Stato, sez. II, n. 2982 del 2023). Il Tribunale accerta quindi l’obbligo dell’Inps di rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti, oltre interessi legali. Le spese sono integralmente compensate per la iniziale non univocità degli orientamenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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