Decadenza del provvedimento VIA e improcedibilità del ricorso incidentale (TAR Sardegna n. 1015 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale su ricorso per conflitto di attribuzioni determina la cessazione della materia del contendere sul ricorso principale proposto avverso il decreto di compatibilità ambientale, essendo venuto meno l’atto impugnato per effetto della caducazione disposta dal giudice delle leggi. Consegue a tale esito la improcedibilità del ricorso incidentale proposto dal controinteressato avverso i pareri endoprocedimentali, i quali, in assenza del provvedimento finale che li recepiva, sono privi di autonoma attitudine lesiva e non conservano utilità per il ricorrente incidentale.
Il Fatto
La Regione Autonoma della Sardegna impugnava dinanzi al TAR il decreto di compatibilità ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 192 dell’11.4.2025, relativo a un progetto di impianto agro-voltaico da realizzarsi nel Comune di Sassari. A sostegno del ricorso, l’ente territoriale deduceva la violazione delle proprie prerogative in materia di valutazione di impatto ambientale, contestando la legittimità del procedimento autorizzatorio conclusosi con il provvedimento ministeriale.
La società controinteressata, titolare del progetto, si costituiva in giudizio e, con ricorso incidentale, censurava il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR e gli altri atti istruttori, chiedendone l’annullamento. Nelle more del giudizio, la Regione segnalava la pendenza del ricorso per conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale e, successivamente, l’intervenuta pubblicazione della sentenza n. 88/2026, che aveva accolto il ricorso e annullato il decreto ministeriale impugnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2026, pronunciata in accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione, aveva già determinato la caducazione del decreto ministeriale impugnato con il ricorso principale. Tale evenienza integra gli estremi della cessazione della materia del contendere, atteso che l’atto lesivo era venuto meno per effetto della pronuncia del giudice delle leggi e nessuna utilità residua poteva derivare dall’annullamento di un provvedimento ormai privo di efficacia.
Con specifico riferimento al ricorso incidentale, il Collegio ne ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La società controinteressata, infatti, aveva impugnato i pareri endoprocedimentali espressi dalla Soprintendenza e gli altri atti istruttori al solo fine di conservare l’efficacia del decreto di compatibilità ambientale favorevole. Venuto meno il provvedimento finale che recepiva tali pareri, l’eventuale annullamento degli atti presupposti non avrebbe arrecato alcuna utilità concreta alla ricorrente incidentale.
Il TAR ha altresì precisato che i pareri endoprocedimentali, pur se sfavorevoli al progetto, non erano dotati di autonoma attitudine lesiva, essendo atti interni del procedimento privi di efficacia esterna e capaci di incidere solo tramite il provvedimento conclusivo che li recepisse. La caducazione di quest’ultimo ha quindi privato di consistenza l’interesse strumentale sotteso all’impugnazione incidentale, rendendo la relativa domanda improcedibile.
La pronuncia, infine, ha compensato le spese di lite tra le parti, valorizzando la complessità della fattispecie trattata e la successione degli eventi processuali che avevano condotto alla definizione del giudizio.
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Nota della Redazione
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