Sgombero di immobile confiscato: atto vincolato e irrilevanza delle esigenze abitative (Cons. Stato n. 1807 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di sgombero di un immobile confiscato alla criminalità organizzata costituisce esercizio necessitato di un potere autoritativo e atto vincolato, non condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene. La confisca definitiva determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento e l’estinzione dei diritti reali di godimento, rendendo il bene libero da oneri e pesi. In presenza di confisca definitiva non residuano in capo agli occupanti posizioni giuridiche meritevoli di tutela, neppure con riferimento alle esigenze abitative. L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento è irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. La cognizione del giudice amministrativo è limitata all’ordinanza di sgombero e non può estendersi alla disamina dei vizi della confisca.

Il Fatto

Due signore occupavano un immobile confiscato alla criminalità organizzata. L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati aveva adottato l’ordinanza di sgombero ex art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (già art. 2-decies, comma 2, legge n. 575/1965). Le occupanti avevano impugnato l’atto davanti al TAR Lazio, che con sentenza n. 9301 del 2024 ha respinto il ricorso.

Le ricorrenti hanno proposto appello, riproponendo le censure di primo grado: illegittimità della confisca per difetto del presupposto e carenza di motivazione, mancata conoscenza del procedimento di prevenzione, violazione delle regole di partecipazione, irragionevolezza del termine fissato per il rilascio, possibile applicazione analogica della normativa fallimentare. L’Agenzia si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama la propria giurisprudenza, in particolare Cons. Stato, Sez. III, n. 720 del 2025 e n. 57 del 2025, secondo cui la confisca opera come cesura legale obbligata dei rapporti relativi al bene. L’art. 45, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 stabilisce che i beni confiscati sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi; l’art. 823, comma 2, cod. civ. attribuisce all’Amministrazione il potere-dovere di azionare ogni misura di tutela. Il bene assume un’impronta rigidamente pubblicistica e l’ordinanza di sgombero non necessita di ulteriore motivazione.

Quanto al rapporto tra sgombero e destinazione, la Corte ribadisce che l’atto è dovuto e non condizionato dalla previa destinazione, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 5561 del 2017, n. 2682 del 2016 e n. 3169 del 2014. Diventa pertanto improprio lamentare la mancata motivazione su profili estranei al contenuto dell’atto (n. 4813 del 2022). L’accertamento sui confini della confisca e sull’estraneità del terzo in buona fede spetta al giudice penale (Cass. pen., Sez. II, n. 10471/2014): la cognizione amministrativa resta limitata allo sgombero e le invalidità del sequestro o della confisca non possono ripercuotersi sulla legittimità dell’ordine di rilascio.

La Sezione conferma il percorso del primo giudice: l’art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 dispone in modo inequivoco che la confisca definitiva determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento. L’Amministrazione non aveva oneri ulteriori oltre a dare conto della definitività del decreto di confisca. Anche un’eventuale locazione si sarebbe sciolta ope legis con la confisca. Quanto all’art. 45-bis d.lgs. n. 159/2011, il differimento dello sgombero è facoltativo e non risulta violato.

La censura di carente motivazione è infondata prima che inammissibile. Non sussistono diritti soggettivi residui degli occupanti, e il diritto all’abitazione può essere sacrificato per ragioni di interesse pubblico anche secondo la giurisprudenza della Corte EDU (n. 9832 del 2025). È esclusa l’applicazione analogica della normativa fallimentare, attesa la specificità della disciplina e il fatto che il richiamo all’art. 47 r.d. n. 267/1942 riguarda la fase di sequestro. L’omissione della comunicazione di avvio è coperta dall’art. 21-octies. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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