Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente e nomina del Commissario (TAR Marche n. 889 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un giudicato che riconosce il diritto del docente all’attivazione della Carta elettronica del docente e all’assegnazione delle somme dovute, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione allorché, decorso il termine di art. 14 d.l. n. 669/1996, la stessa non abbia eseguito il titolo. A fronte dell’inerzia, va assegnato un termine per l’adempimento e nominato il Commissario ad acta per il caso di perdurante inosservanza. Il rigetto dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è giustificato quando la sola nomina del Commissario assolva funzione acceleratoria.

Il Fatto

Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 15/2025 del 15.01.2025, l’accertamento del diritto alla fruizione del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici 2018/2019-2023/2024.

Formatosi il giudicato, come da attestazione della Cancelleria, e non eseguito il titolo, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate e, in via ulteriore, l’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’Amministrazione si costituiva con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’istanza era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il dato temporale assume rilievo centrale, perché segna il momento a partire dal quale la pretesa esecutiva diviene azionabile.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il giudice ha constatato l’assenza di esecuzione del titolo e l’inerzia dell’Amministrazione, costituitasi solo formalmente e senza contestare la spettanza della pretesa. La mancata opposizione di ragioni contrarie ha rafforzato la conclusione dell’inottemperanza.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso, ha nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale, precisando che questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato.

Il Collegio ha invece rigettato la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario.

Quanto alle spese, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, liquidate in euro 600,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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