Inottemperanza all’ordine di demolizione e acquisizione automatica al patrimonio comunale (C.G.A.R.S. n. 751 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mera proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’ingiunzione a demolire non ne determina la sospensione dell’efficacia, che richiede un’espressa pronuncia cautelare. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni fissato con l’ordine di demolizione, il bene abusivo e l’area di sedime sono acquisiti ipso iure al patrimonio comunale, con atto di acquisizione di natura dichiarativa e non costitutiva. Non è pertanto dovuta alcuna rinnovazione dell’ingiunzione, né la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e vincolato. L’unica causa idonea a giustificare l’inottemperanza è quella obiettivamente impeditiva, che l’interessato ha l’onere di dedurre e provare.

Il Fatto

Gli appellanti, nella qualità di eredi dell’originario ricorrente, agiscono in relazione a un terreno sito in Cinisi sul quale il loro dante causa aveva realizzato opere edili senza titolo abilitativo. Rigettata la domanda di sanatoria, il Comune intimava la demolizione con provvedimento del 1992. Anni dopo, accertata l’inottemperanza, l’Amministrazione disponeva l’acquisizione delle aree al patrimonio comunale.

Avverso tale atto i ricorrenti proponevano ricorso al TAR Sicilia, deducendo l’inefficacia dell’ingiunzione per mancata rinnovazione e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il TAR rigettava il ricorso con sentenza n. 310/2022. Gli eredi interpongono appello, introducendo per la prima volta la deduzione di una sospensione cautelare dell’ingiunzione risalente al 1992.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Anzitutto rileva che la sospensione dell’ingiunzione a demolizione, allegata per la prima volta in appello, costituisce elemento nuovo che poteva e doveva essere dedotto in primo grado e va pertanto dichiarato inammissibile. Anche a volerlo ritenere ammissibile, si tratta di fatto meramente allegato e non documentato: non è stata prodotta la decisione cautelare né chiarito l’esito del giudizio di merito.

Nel merito, la Corte esclude che la proposizione del ricorso potesse implicare l’automatica sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, occorrendo una determinazione cautelare espressa. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16/2023, il Collegio qualifica la mancata ottemperanza come illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal primo illecito commesso con la realizzazione delle opere. Da ciò deriva l’obbligo di emanare l’atto di acquisizione, salvo che sia stata presentata istanza ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 o sia dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza.

L’atto di acquisizione, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, ha natura dichiarativa e comporta l’acquisto ipso iure del bene alla scadenza del termine. Il Collegio sottolinea che l’acquisizione non è una confisca né una vera sanzione, ma un rimedio di autotutela esecutiva propedeutico al ripristino della legalità. Alla scadenza del termine i responsabili non avevano ottemperato: il Comune era quindi divenuto proprietario a titolo originario, senza necessità di rinnovare l’ingiunzione.

Quanto all’onere probatorio, per il principio di vicinanza alla fonte della prova spetta al destinatario dell’ordine dedurre e comprovare la causa impeditiva, non allegata né provata nel caso concreto. Infine, la Corte esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, richiamando la propria sentenza n. 419/2024 e la giurisprudenza amministrativa ivi citata: il provvedimento è atto dovuto e vincolato, privo di margini partecipativi. L’omessa costituzione del Comune esonera il Collegio dalla pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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