Esclusione per soglia tecnica e regressione procedimentale nella gara pubblica (TAR Puglia n. 1096 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione di un concorrente per mancato superamento della soglia tecnica di sbarramento non integra un vizio genetico della partecipazione, ma costituisce l’esito fisiologico della valutazione comparativa delle offerte, condotta contestualmente e secondo criteri uniformi verso tutti gli ammessi. Da tale esclusione non discende, in via di principio generale, la regressione procedimentale con ricalcolo dei punteggi tecnici e riformulazione della graduatoria. L’eventuale operatività di tale regressione deve essere esplicitata nella legge di gara, non potendosi colmare in via interpretativa la distinzione tra esclusione per difetto dei requisiti e esclusione per valutazione tecnica. Il concorso del valore offerto dal concorrente escluso alla determinazione dei coefficienti degli altri è conseguenza del meccanismo di valutazione contestuale, non di un vizio suscettibile di propagarsi retroattivamente. La stazione appaltante conserva, nei criteri discrezionali, un margine di apprezzamento sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata in una procedura aperta indetta da una azienda sanitaria locale per la fornitura di autoclavi, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 3 in favore della controinteressata, pubblicata sulla piattaforma di approvvigionamento il 4 dicembre 2025. Il criterio era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con settanta punti per l’offerta tecnica e trenta per quella economica, e una soglia di sbarramento di quarantadue punti sul punteggio tecnico complessivo, calcolata prima della riparametrazione.
Nel corso della valutazione una terza società non ha raggiunto la soglia ed è stata esclusa prima dell’apertura delle offerte economiche. La controinteressata si è classificata prima con 95,623 punti, la ricorrente seconda con 95,220 punti. La ricorrente ha dedotto che l’esclusione avrebbe dovuto imporre la regressione del procedimento e il ricalcolo dei punteggi tecnici, e ha articolato ulteriori censure sui singoli criteri di valutazione. Ha inoltre proposto istanza di accesso ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo, poi integrata da motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda sull’accesso per l’ostensione intervenuta il 12 gennaio 2026 e ha disatteso le eccezioni di tardività dei motivi aggiunti, poiché la compiuta comprensione dell’operato della commissione è stata possibile solo dopo l’accesso in corso di causa.
Nel merito, il motivo sulla regressione è stato respinto. Il disciplinare distingue due ipotesi: la rideterminazione conseguente all’esito negativo della verifica dei requisiti dell’aggiudicatario provvisorio, per la quale è espressamente previsto il ricalcolo, e l’esclusione per soglia tecnica, per la quale nessuna analoga disposizione è dettata. Tale distinzione riflette la differenza tra patologia genetica della partecipazione ed esito naturale della comparazione. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 4268 del 2026, secondo cui la regressione non discende dai principi generali e deve essere esplicitata nella legge di gara.
Sul requisito del ciclo rapido, il capitolato indica quattro cicli minimi, ma solo i primi tre recano durata massima e dispositivo target; il quarto esprime un’esigenza di maggiore rapidità relativa, verificabile nel confronto interno tra i cicli offerti. Il ciclo destinato ai dispositivi non lumen soddisfa la specie più ristretta ivi contenuta, né il capitolato impone l’autonomia strutturale pretesa dalla ricorrente.
Quanto al numero di cicli per cartuccia, il criterio ha natura quantitativa e la censura investe la scelta dei cicli posti a raffronto, non la formula. Il parametro corretto è l’equivalenza funzionale, non la collocazione commerciale: il raffronto ha posto a confronto cicli destinati alla medesima gamma di dispositivi. Il dato di trenta cicli della ricorrente è stato escluso perché la validazione del sistema, risultante da documentazione tecnica di terzo, non comprendeva quel ciclo, con gamma sterilizzabile più ristretta.
Le censure residue sono state respinte: la funzione di controllo dell’umidità è presente in tutti i cicli, sia pure con modalità differenziate; i criteri dell’alta produttività e della diffusione del perossido hanno natura discrezionale e il loro tenore letterale non è tassativo; il criterio dei cicli impostabili, diversamente da quello dei cicli per cartuccia, non reca la specificazione “di sterilizzazione” e ricomprende i cicli di convalida e diagnostici. Ricorso e motivi aggiunti sono stati dichiarati infondati, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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