Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1944 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, legittima l’amministrazione a essere condannata all’adempimento. Ove sia spirato il termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio in forma specifica, l’amministrazione è tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, in ragione della natura fungibile dell’obbligazione. L’inerzia dell’amministrazione non può essere invocata a proprio vantaggio per sottrarsi all’obbligo.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in ottemperanza alla sentenza n. 415/2025 del Tribunale di Napoli Nord, che ha accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per un anno scolastico, per un totale di € 500,00.
Il ricorrente espone che l’amministrazione, rimasta soccombente, non ha impugnato la pronuncia, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il gravame fondato. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente e risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., così come quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Su un punto il Collegio aggiunge una precisazione rilevante per la prassi: ove sia spirato il termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio in forma specifica, l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La ragione è la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, tenuto conto che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla parte ricorrente, ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte.
In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega ad altro funzionario. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Nota della Redazione
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