Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e Carta elettronica docente (TAR Campania n. 4035 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto un credito nei confronti della pubblica amministrazione, accerta il perdurante inadempimento e ordina all’amministrazione di conformarsi al giudicato, assegnando il bene della vita già riconosciuto. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e accertata l’inerzia, il giudice può nominare fin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e condannare l’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ottiene dal Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, dell’importo nominale di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza non viene impugnata e passa in giudicato.

La pronuncia è notificata in forma esecutiva e decorre il termine dilatorio di 120 giorni. L’amministrazione non provvede al pagamento. La ricorrente propone allora ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., oltre alle spese con distrazione. Il Ministero si costituisce solo formalmente, senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione intimata, che è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il Tribunale verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato; è stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale.

Su queste basi il TAR ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando la Carta elettronica e accreditando sulla stessa l’importo nominale riconosciuto dal Tribunale, quale contributo economico destinato alla formazione professionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

In caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, che su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

Quanto alla penalità di mora, l’amministrazione è condannata a corrisponderla in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dal giorno di comunicazione della sentenza e fino all’adempimento, ovvero fino all’effettivo insediamento del commissario. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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