Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro tramite carta elettronica docente (TAR Campania n. 684 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, la sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto all’accredito sulla carta elettronica del docente ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine assegnato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina d’ufficio il commissario ad acta. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va accolta nei limiti degli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione e fino all’adempimento, anche tardivo, dell’amministrazione o del commissario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, tramite accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
La sentenza del giudice civile, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’amministrazione in data 28 marzo 2024, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio verso l’amministrazione intimata. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile, senza margini di riesame nel merito.
Il collegio verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato, è stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risulta alcuna esecuzione del dettato giudiziale.
Su queste basi il TAR ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità riconosciute, con emissione dei relativi buoni elettronici di € 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito fino all’attribuzione concreta, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la domanda è accolta nei limiti degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato: dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, dell’amministrazione oppure quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere, in coerenza con Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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