Eredi dell’abuso edilizio subentrano nella responsabilità e nell’acquisizione (Cons. Stato n. 7379 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione gratuita dell’area di sedime al patrimonio comunale e la sanzione pecuniaria previste dall’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 si applicano anche nei confronti degli eredi dell’autore dell’abuso che, succeduti nel bene dopo l’adozione del provvedimento demolitorio, siano subentrati nella titolarità e nel possesso del manufatto. L’accettazione dell’eredità comporta il subentro jure successionis in tutti i rapporti attivi e passivi, negli obblighi e negli oneri di natura amministrativa ed economica gravanti sul bene, ivi compresa la responsabilità per la mancata esecuzione dell’ordine. Non è invocabile l’estraneità all’illecito da parte del proprietario non autore materiale quando costui, divenuto tale per successione, abbia avuto conoscenza e possibilità giuridica di ottemperare.

Il Fatto

Gli appellanti, proprietari per successione ereditaria di un immobile edificato dal padre in assenza di titolo, impugnavano la sentenza con cui il TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, aveva respinto il ricorso avverso i provvedimenti del Comune di Formia. L’amministrazione aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’intera particella catastale sulla quale insisteva l’opera abusiva, unitamente al terreno di sedime, con trascrizione nei registri immobiliari, frazionamento a spese dei responsabili e irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Il manufatto era stato realizzato su terreno di proprietà dell’autore dell’abuso, nei cui confronti era stato emesso nel 2010 un ordine di demolizione rimasto inottemperato. L’autore era deceduto nel luglio 2011, prima dell’adozione dell’ordinanza di acquisizione, emessa pertanto nei confronti degli odierni appellanti in qualità di eredi. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Gli appellanti deducevano la violazione dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l’acquisizione gratuita dell’area è preclusa quando il proprietario non sia responsabile dell’abuso, e censuravano il mancato esame di un motivo relativo all’art. 15, comma 3, L.R. Lazio n. 15/2008. Denunciavano inoltre il difetto di istruttoria per avere il Comune acquisito l’intero mappale senza il previsto frazionamento catastale, con ablazione eccedente la superficie occupata e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

Il Collegio richiamava il quadro normativo e giurisprudenziale indicato dalla difesa appellante, comprensivo del principio secondo cui l’acquisizione non può colpire i soggetti estranei all’illecito e del riferimento alla Corte costituzionale n. 345/1991 in materia di tutela della proprietà privata. Rilevava tuttavia che nella fattispecie assumeva valore dirimente una duplice circostanza.

Da un lato, gli appellanti erano gli eredi legittimi dell’autore dell’abuso; dall’altro, avevano acquisito l’immobile e il terreno di sedime successivamente all’accertamento dell’abuso e all’ordine di demolizione rimasto inottemperato. Con l’accettazione dell’eredità essi erano subentrati nella titolarità e nel possesso pro quota indivisa del bene e in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché negli obblighi e negli oneri di natura amministrativa ed economica gravanti sul medesimo bene al momento della successione.

Da ciò il Consiglio di Stato deduceva che il rapporto proprietario così acquisito consentiva agli eredi di conoscere l’illegittimità urbanistica ed edilizia del manufatto e la pendenza dell’ordine di demolizione, cui non avevano dato seguito pur avendone facoltà e possibilità giuridica. Essi erano pertanto subentrati nella inottemperanza e nella conseguente responsabilità del precedente proprietario, sia quanto alla devoluzione dell’area di sedime al patrimonio comunale, sia quanto alla sanzione pecuniaria.

Quanto all’ultimo motivo, il Collegio lo riteneva non meritevole di accoglimento, non essendo stato fornito un adeguato principio di prova circa un’estensione del trasferimento superiore ai limiti di legge concernenti l’area di sedime e quella pertinenziale, dovendo comunque l’esatta estensione essere considerata in sede di trascrizione catastale. L’appello era quindi respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *