Revoca del porto d’armi e custodia negligente dell’arma, la discrezionalità del Questore (Cons. Stato n. 1632 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi, rilasciata nell’esercizio di una lata discrezionalità amministrativa. Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del r.d. n. 773/1931, l’Amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità del titolare valorizzando situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta, non rendendosi necessari né un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’uso delle armi. La revoca della licenza può essere sorretta da valutazioni probabilistiche e da circostanze assistite da meri elementi di fumus. Ne consegue che la custodia negligente dell’arma, lasciata incustodita in un veicolo accessibile, integra di per sé un quadro di inaffidabilità idoneo a giustificare il provvedimento, restando estranea al giudizio amministrativo ogni valutazione di ipotetica impunibilità penale.

Il Fatto

A seguito di un controllo, i Carabinieri rinvenivano in un’autovettura parcheggiata nei pressi di un bar, con portiere chiuse senza sicura e finestrino abbassato, due fucili da caccia, uno dei quali di proprietà dell’appellante. Il Questore disponeva la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, motivandola con l’inaffidabilità del titolare; la Prefettura adottava poi il divieto di detenere armi e munizioni.

Il ricorrente impugnava il solo decreto del Questore davanti al TAR Basilicata, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, deducendo l’erronea applicazione della normativa di pubblica sicurezza, il difetto di istruttoria e la mancata valorizzazione dello stato di necessità (assunzione urgente di un medicinale per un episodio diabetico).

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile la produzione documentale depositata in violazione dell’art. 73, comma 1, c.p.a., ancorché relativa alla sentenza con cui il Tribunale ha revocato il decreto penale di condanna.

Nel merito, il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro dei principi: il porto d’armi è materia di discrezionalità ampiamente valutativa, nella quale prevale l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità rispetto a quello del privato (Corte costituzionale n. 440/1993 e n. 109/2019; Cons. Stato n. 10618/2023). La Sezione ribadisce che la revoca può fondarsi su fatti privi di rilievo penale, essendo sufficiente un giudizio di inaffidabilità basato su considerazioni probabilistiche (Cons. Stato n. 3585/2024 e n. 6530/2024).

Applicando tali canoni, la Corte conferma la sentenza di primo grado: la nota dei Carabinieri e i reperti fotografici dimostrano che l’arma era stata lasciata incustodita, accessibile a chiunque. Il giudizio di inaffidabilità non riguarda il pericolo di abuso, ma la scarsa accortezza, prudenza e diligenza nella custodia del fucile.

Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che il Questore non doveva apprezzare profili di impunibilità penale, di competenza del giudice penale. Anche a voler ritenere attendibile la ricostruzione dell’appellante, sarebbe stato agevole evitare di lasciare il veicolo aperto o portare le armi con sé. La prova testimoniale è quindi respinta e l’appello rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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