Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 885 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che liquida l’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo al giudicato, con la conseguenza che la sua mancata esecuzione legittima il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo e fissa il termine per l’adempimento. È conforme al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ex art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, la nomina a commissario ad acta di un dirigente senza corresponsione di compenso specifico.
Il Fatto
Con decreto la Corte d’appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di € 2.500,00, oltre spese liquidate e accessori, con distrazione in favore del difensore.
Nonostante la rituale notifica, il Ministero non dava esecuzione al decreto. I ricorrenti, decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica e inoltrate le dichiarazioni ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, proponevano ricorso per ottemperanza chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto nei termini: esso costituisce dunque titolo idoneo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Quanto all’inerzia dell’amministrazione, il giudice rileva che è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno inoltre trasmesso le dichiarazioni attestanti la mancata riscossione, l’assenza di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare residuo e la modalità di riscossione prescelta, e sono decorsi i sei mesi ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001 senza pagamento.
Nel merito, il TAR sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto decisorio della Corte d’appello di Lecce, non opposto ex art. 325 cod. proc. civ. e quindi passato in giudicato, provvedendo al pagamento delle somme indicate, se e nella misura in cui tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento fissa il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio nomina altresì commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non è dovuto alcun compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. All’accoglimento segue la condanna alle spese in favore del difensore antistatario, liquidate in dispositivo, oltre al rimborso delle spese vive per la proposizione del giudizio di ottemperanza, con richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484/2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498/2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153/2022.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.