Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e cessazione della materia del contendere (TAR Liguria n. 1154 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento eseguito dall’amministrazione dopo la notificazione del ricorso non comporta l’inammissibilità dell’azione, ma la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendo integrata la condizione della previa esecuzione del giudicato. L’ordine di ottemperare presuppone l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo fissa il termine per l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Due docenti agiscono davanti al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro di La Spezia. Quel provvedimento aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a corrispondere a ciascuna di esse l’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute e la somma annua per la carta elettronica del docente, oltre accessori.

Il Ministero si costituisce e riferisce di avere trasmesso i dati della sentenza al gestore della procedura solo il 10.07.2025, quindi dopo la notifica del ricorso. Le ricorrenti, con memoria, danno atto degli esiti parziali: una ha ricevuto il pagamento dell’indennità per ferie, l’altra solo la somma per la carta elettronica, restando insoluta l’indennità per le ferie. La causa passa in decisione alla camera di consiglio del 30 settembre 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio distingue le posizioni delle due ricorrenti in ragione del diverso grado di soddisfazione della pretesa. Per la prima non vi è prova che il pagamento sia intervenuto prima della notifica del ricorso: manca dunque il presupposto per dichiarare l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza. Il sopravvenuto soddisfacimento integrale determina invece la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Quanto alla seconda, il ricorso è fondato limitatamente all’indennità per ferie non godute. Il Tribunale constata l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiamando l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Su queste basi ordina l’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia.

Il Collegio dispone poi la nomina del commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, perché provveda, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni. La misura assicura l’effettività della tutela anche a fronte dell’inerzia dell’amministrazione.

Sulle spese il Tribunale applica la regola della soccombenza. La liquidazione avviene con distrazione in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari, tenendo conto del carattere seriale della controversia e dell’assimilazione, a questi fini, del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari, richiamando Cons. di Stato, Sez. III, 25.3.2016, n. 1247.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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