Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1242 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ma resta circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato, restando estranea alla cognizione ogni altra domanda a esso correlata. L’azione presuppone il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e nomina, per il caso di perdurante inadempimento, il commissario ad acta. La fissazione delle astreintes ex art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a. è rimessa a una valutazione di prudenza, dovendosi escludere quando risulti manifestamente iniqua e comporti esborso di pubblico denaro.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 458/2024, pubblicata il 15.02.2024, è stato riconosciuto il diritto della parte ricorrente al beneficio economico della c.d. Carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assicurarne la fruizione mediante accredito.
Il titolo è stato notificato all’amministrazione, munito di formula esecutiva, il 25.09.2025. Non essendo seguita alcuna esecuzione, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’amministrazione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla fissazione delle astreintes. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., che consente l’ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il perimetro è segnato con nettezza: il giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non ammette la cognizione di domande ulteriori. L’ottemperanza resta autonoma rispetto all’esecuzione civile, stante la diversità ontologica dei due rimedi, e l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione e per i suoi funzionari.
Superata la questione in rito, il Tribunale verifica il rispetto dell’art. 87, terzo comma, c.p.a. e dell’art. 114, secondo comma, c.p.a., accertando la valenza di cosa giudicata del titolo tramite apposita certificazione della cancelleria del 07.09.2025. Risulta inoltre osservato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo avvenuta il 25.09.2025.
Nel merito, l’amministrazione non ha contestato l’inadempimento. Il Collegio la condanna quindi a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica, facendo salvi eventuali pagamenti nel frattempo effettuati. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega ed entro i successivi sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale.
Quanto alla domanda di fissazione delle astreintes ex art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a., il Tribunale la respinge. Richiamando la propria precedente pronuncia (TAR Puglia, Lecce, Sezione III, n. 204 del 29.01.2016), osserva che le espressioni legislative sulle condizioni ostative, pur generiche, rivelano l’intento di un uso prudente dell’istituto, che di regola comporta esborso di pubblico denaro. La misura risulta pertanto manifestamente iniqua nella specie. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e art. 26 c.p.a., con distrazione in favore del difensore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.