Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3768 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammesso per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. L’Amministrazione resistente che non contesti il titolo esecutivo né provi l’avvenuto pagamento non assolve all’onere probatorio sui fatti estintivi, modificativi o impeditivi posti a fondamento della propria eccezione, secondo il disposto dell’art. 2697 c.c.. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.. Il commissario individuato in un dirigente della stessa Amministrazione debitrice non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza n. 5001/24 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre accessori. La sentenza, notificata in forma esecutiva il 21 gennaio 2025, è passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dal Tribunale di Catania il 3 luglio 2025.

Con ricorso notificato il 27 giugno 2025 e depositato il 3 luglio 2025, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del titolo, lamentando il perdurante inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né documentare l’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: rientra pertanto tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale accerta il rispetto dei termini processuali: quello decennale dell’art. 114, comma 1, c.p.a. e quello per il deposito del ricorso previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a.. È inoltre documentata la rituale notificazione al Ministero resistente, in adempimento dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Collegio rileva il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento. Il Ministero, osserva il Tribunale, non ha specificamente contestato il titolo esecutivo e la sua idoneità all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova quindi applicazione il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Sussiste pertanto in capo all’Amministrazione l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.

Il Collegio ordina al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., il direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio.

Sul compenso del commissario, il Tribunale esclude ogni diritto, trattandosi di dirigente della stessa Amministrazione debitrice, la cui attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama in proposito l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, disposizione applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato da TAR Calabria n. 1706 del 2024, TAR Campania n. 5142 del 2024, TAR Sicilia n. 2621 del 2024 e TAR Sardegna n. 983 del 2023. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate forfetariamente in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi anticipatari; sul criterio di liquidazione la Corte richiama C.G.A.R.S. n. 807 del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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