Ottemperanza al giudicato e cessazione della materia del contendere (TAR Piemonte n. 491 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere va dichiarata, a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando l’amministrazione dia integrale esecuzione al giudicato nel corso del processo, esaurendo l’interesse sostanziale del ricorrente. La circostanza che l’adempimento sia intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso non elide la soccombenza sostanziale dell’amministrazione, che giustifica la condanna alle spese di lite in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario. L’esecuzione tardiva costituisce inadempimento rilevante anche ai fini della trasmissione degli atti alla competente Procura contabile per i connessi profili di danno erariale.

Il Fatto

Alcune docenti hanno agito davanti al TAR Piemonte per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 113/2024 resa dal Tribunale di Ivrea, con cui era stato riconosciuto in loro favore il beneficio economico annuo di 500,00 euro sulla carta elettronica del docente, per diversi anni scolastici. Le ricorrenti hanno chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito delle somme e, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

Nel corso del giudizio di ottemperanza il difensore ha dato atto dell’intervenuta corresponsione delle somme in favore di sette ricorrenti, insistendo per l’accoglimento solo quanto alla posizione della ricorrente rimasta insoddisfatta e chiedendo la condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese per tutte, in forza del principio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, per le sette ricorrenti che avevano ricevuto le somme, l’interesse sostanziale era ormai soddisfatto e che, pertanto, andava dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi del richiamato art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. Quanto alla posizione residua, il TAR ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al titolo in favore della ricorrente ancora insoddisfatta, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Il Tribunale ha ritenuto di provvedere fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, alla nomina del commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente, affinché ponga in essere in via sostitutiva tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.

Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico dell’amministrazione resistente, valorizzando il dato che l’esecuzione del titolo è intervenuta solo parzialmente e successivamente alla proposizione del ricorso: la condotta processuale dell’ente ne fonda dunque la soccombenza sostanziale. Le spese sono state liquidate in 1.300,00 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, e con refusione del contributo unificato alle condizioni di legge.

Il TAR ha infine disposto, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda, la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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