Ottemperanza al giudicato sull’obbligo di erogazione delle somme liquidate (TAR Piemonte n. 490 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’Amministrazione che abbia dato esecuzione solo parziale al giudicato è tenuta all’integrale adempimento delle residue statuizioni. Il giudice amministrativo, accertata la perdurante inerzia, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine assegnato e, per l’ipotesi di inutile decorso, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. La parziale esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente agiva in ottemperanza per l’esecuzione di due sentenze del giudice del lavoro, passate in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo della Carta elettronica del docente e la condanna del Ministero all’erogazione delle relative somme, oltre interessi.
In vista della camera di consiglio, il difensore dava atto della corresponsione solo parziale delle somme riferite al primo titolo, mentre rimaneva non eseguito il secondo. Insisteva quindi per l’accoglimento del ricorso limitatamente all’esecuzione di quest’ultimo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, per il primo titolo azionato, l’Amministrazione ha provveduto al pagamento in pendenza di giudizio. Ne deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non residuando alcun interesse all’esecuzione coattiva.
Per il secondo titolo, invece, l’inerzia dell’Amministrazione permane. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero resistente di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme ivi liquidate in favore della ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio provvede sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, affinché in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
Quanto alle spese, il Tribunale le pone a carico della parte resistente, in ragione dell’esecuzione solo parziale e intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso. Provvede inoltre alla distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, restando ferma la refusione del contributo unificato alle condizioni di legge.
Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda, il Collegio manda alla Segreteria la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.