Ottemperanza al giudicato e cessazione della materia del contendere per tardivo pagamento (TAR Puglia n. 1201 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il compimento dell’obbligo nascente dal giudicato prima della decisione determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla pronuncia satisfattiva né necessità di nomina di un commissario ad acta. La penalità di mora non è dovuta quando l’amministrazione abbia integralmente adempiuto, ancorché in ritardo, senza che sia stata formulata istanza di applicazione e senza che il ritardo sia stato accertato in via autonoma. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della limitata attività difensiva espletata dalla parte ricorrente e della peculiare sequenza procedimentale del pagamento intervenuto in corso di causa.
Il Fatto
Con atto di citazione notificato nel 2013 gli eredi di un soggetto deceduto per complicanze di carcinoma epatico e cirrosi HCV correlata, asseritamente causate da emotrasfusioni di sangue infetto praticate nel 1982, convenivano in giudizio il Ministero della Salute e le gestioni liquidatorie delle ex USL competenti, chiedendo il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis. Il Tribunale ordinario di Bari, con sentenza n. 4228/2023 pubblicata il 25.10.2023, accoglieva la domanda.
La sentenza, notificata il 21.11.2023 e non impugnata nel termine edittale, passava in giudicato. Notificata inoltre al Ministero in copia conforme per il decorso del termine di pagamento di 120 giorni, non seguiva alcun adempimento, nonostante la diffida dei ricorrenti. Questi ultimi proponevano quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Ministero intimato non si costituiva in giudizio. In corso di causa, con memoria depositata il 07.11.2024, i ricorrenti dichiaravano che l’amministrazione aveva provveduto al pagamento della somma complessiva di € 688.870,56, oltre agli importi dovuti al difensore, e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Collegio ha rilevato che, per effetto dell’integrale adempimento sopravvenuto, è venuto meno l’interesse alla pronuncia di ottemperanza. Non residua, in particolare, alcuna necessità di nomina di un commissario ad acta, né di adozione di altri provvedimenti satisfattivi: l’obbligo nascente dal giudicato risulta integralmente eseguito prima della decisione.
Sulla penalità di mora invocata dai ricorrenti con valenza sanzionatoria, la Corte non ne ha disposto l’applicazione, avendo constatato l’avvenuto pagamento e la conseguente assenza dei presupposti per la misura. La domanda di condanna alle spese è stata parimenti disattesa: il Collegio ha disposto la compensazione delle spese giudiziali, valorizzando la limitata attività difensiva impiegata dai ricorrenti nell’ottemperanza.
La decisione si colloca nell’alveo dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo in sede esecutiva. Il tardivo ma integrale pagamento, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, esaurisce la funzione del rimedio e giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con il correlato esito sulle spese.
Nota della Redazione
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