Ottemperanza al giudicato civile e poteri del giudice amministrativo tra commissario ad acta (TAR Campania n. 531 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza di una sentenza definitiva del giudice civile di condanna, il giudice amministrativo può disporre l’esecuzione del giudicato quando dal dispositivo e dalla motivazione sia possibile quantificare le somme con un’operazione meramente matematica. I suoi poteri restano limitati alla stretta esecuzione di quanto statuito, essendo egli privo di giurisdizione sulla res litigiosa. Accertato il mancato adempimento, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina un commissario ad acta, applicando l’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. entro il tetto del 10% del capitale dovuto.
Il Fatto
Il ricorrente, collaboratore scolastico immesso in ruolo dopo una serie di contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. Lavoro, con la sentenza n. 1380/2023, l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata e alla conseguente progressione stipendiale, oltre alla condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive.
La sentenza, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva nel luglio 2023, è rimasta ineseguita. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania. L’amministrazione si è costituita senza dare autonoma attuazione al decisum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, in sede di ottemperanza di sentenze civili, l’azione è ammissibile anche quando la decisione non contenga l’esatta determinazione della somma, purché questa sia ricavabile dal complesso di dispositivo e motivazione con operazione meramente matematica (richiamati Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 315 del 2020 e Cons. Stato n. 3098 del 2020).
Poiché il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulla res litigiosa, i suoi poteri sono circoscritti alla stretta esecuzione del giudicato. Nel caso concreto entrambi i presupposti risultano integrati, essendo le somme quantificabili in via aritmetica.
Il ricorso è quindi accolto. Il Collegio verifica il rispetto del termine decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm., del termine di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm. e del disposto dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, risultando la sentenza notificata nel luglio 2023. In assenza di adempimento, dichiara l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, sia per l’anzianità sia per il pagamento, entro novanta giorni.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina un commissario ad acta e accoglie la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurandola agli interessi legali sul dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notifica e limite massimo del 10% del capitale, secondo i criteri di Adunanza Plenaria n. 8/2021 e n. 7/2019.
Quanto alle spese successive al giudicato, il Collegio esclude quelle di precetto e delle procedure esecutive, imputabili alla libera scelta del creditore, liquidando le voci funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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