Responsabilità della PA e requisizione illegittima: serve la prova del nesso causale (TAR Campania n. 532 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’illegittimità del provvedimento amministrativo non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione. Occorre la prova concreta di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito: il nesso causale tra atto illegittimo e danno, il danno ingiusto e l’elemento psicologico, quanto meno sotto forma di colpa. Il danno da perdita di disponibilità del bene requisito non sussiste quando il ricorrente ha recuperato da subito il possesso materiale dell’immobile. In tema di funzioni di Ufficiale di Governo del Sindaco, lo Stato (Ministero dell’Interno) ha legittimazione passiva quando si invochi il risarcimento dei danni, restando il Comune legittimato nel giudizio impugnatorio.

Il Fatto

Dopo il sisma che il 21 agosto 2017 ha colpito l’isola di Ischia, il Sindaco di un Comune dell’isola, agendo quale Ufficiale di Governo, ha disposto la requisizione di un immobile nella disponibilità di un ente diocesano, già destinato a uso scolastico, per 24 mesi, al fine di individuare una nuova sede per una scuola resa inagibile.

L’ordinanza è stata impugnata davanti al TAR Campania. La Sezione l’ha sospesa con ordinanza n. 308/2018, confermata con diversa motivazione dal Cons. Stato n. 3473/2018, rilevando un rischio sismico superiore al 50% per la destinazione scolastica. Con sentenza n. 5640/2020 il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo cessata l’efficacia dell’atto e restituito l’immobile, con affermazione della soccombenza virtuale del Comune. Con il nuovo ricorso l’ente diocesano chiede la condanna del Comune, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 104/2010, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in 92.000 euro, oltre al danno d’immagine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in limine l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’amministrazione statale. Quando il Sindaco agisce come Ufficiale di Governo, gli effetti degli atti sono imputati allo Stato, ma l’organo resta incardinato nell’ente locale: legittimato passivo nel giudizio impugnatorio è quindi il Comune. Tuttavia, se il ricorrente non si limita a chiedere l’annullamento ma invoca il risarcimento del danno, o propone separata azione risarcitoria, lo Stato è munito di legittimazione, perché è lo Stato a dover rispondere dei danni prodotti dall’atto del Sindaco-Ufficiale di Governo. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato sez. IV n. 179 del 2022, Cass. sez. I n. 17715 del 2014 e altre pronunce conformi.

Nel merito il ricorso è infondato. Il Tribunale ricorda che, ai fini della responsabilità della PA per attività funzionale, non basta la sola illegittimità dell’atto: occorre provare la concreta ricorrenza di tutti i requisiti dell’illecito extracontrattuale e, in particolare, il rapporto di causa ed effetto tra atto illegittimo e danno e l’elemento psicologico, quanto meno sub specie di colpa, secondo Cons. Stato sez. IV n. 5204 del 2005.

Nel caso concreto manca il nesso causale. È incontroverso che l’ente diocesano ha sin da subito riottenuto il possesso materiale dell’immobile, per cui non è configurabile il danno da perdita di utilizzo. Il pregiudizio lamentato è al più imputabile alle condizioni di inagibilità plausibilmente causate dal sisma. Già prima della requisizione, inoltre, il responsabile del procedimento aveva sospeso la pratica sulla SCIA, rilevando incongruenze sulla destinazione urbanistica e sulle modifiche prospettiche: un primo insuperato ostacolo ai lavori derivava da tali rilievi.

Sul piano probatorio, il ricorrente non ha dimostrato di aver conseguito un finanziamento già nel 2017, né che l’avrebbe ottenuto in seguito senza la requisizione o la verificazione. Quest’ultima è stata disposta solo il 6 dicembre 2018, oltre un anno dopo il sisma. Non risulta nemmeno che i lavori siano stati eseguiti dopo la conclusione del giudizio.

Mancando la prova degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, la domanda risarcitoria è respinta. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità e complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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