Ottemperanza a sentenza civile di condanna e poteri del giudice amministrativo (TAR Campania n. 535 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza davanti al giudice amministrativo di sentenze definitive del giudice civile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il creditore può agire per il pagamento di somme di denaro quando la condanna, anche se priva dell’esatta determinazione dell’importo, costituisce titolo esecutivo e consente la quantificazione con un’operazione meramente matematica. Il giudice amministrativo, privo di giurisdizione sulla res litigiosa, vede i propri poteri limitati alla stretta esecuzione di quanto statuito nella decisione ottemperanda. Accertata l’inottemperanza, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato e nomina, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta. La domanda di condanna per ulteriore violazione del giudicato trova applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con astreinte commisurata agli interessi legali e contenuta entro il 10% del capitale dovuto.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1373/2023, aveva accolto la domanda di un docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale prevista dall’art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 per il servizio a tempo determinato, oltre interessi legali. La decisione era stata notificata in forma esecutiva il 28.04.2023 ed era passata in giudicato.
Non essendo intervenuto alcun adempimento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’amministrazione per l’ulteriore violazione. L’amministrazione si è costituita senza dare prova di aver corrisposto quanto dovuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama gli orientamenti condivisi secondo cui, per le sentenze civili di condanna generica, l’ottemperanza è ammissibile solo se dal dispositivo e dalla motivazione sia possibile ricavare l’importo con un calcolo aritmetico. Verifica quindi che la decisione ottemperanda soddisfi tale condizione e che il ricorso rispetti i termini dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.
Accerta inoltre il rispetto dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, essendo la sentenza munita di formula esecutiva e notificata al Ministero il 28.04.2023, e il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria il 14.10.2024. In assenza di adempimento spontaneo, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, assegnando sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
Per il caso di persistente inottemperanza nomina un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuato in un dirigente designato dal Capo Dipartimento, con ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso aggiuntivo, rientrando questo nella retribuzione dirigenziale secondo l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e l’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Quanto alle spese successive al giudicato, il Collegio distingue quelle funzionali all’introduzione dell’ottemperanza, liquidate in modo omnicomprensivo, da quelle non dovute, come le spese di precetto o di procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore di agire in sede esecutiva civile.
Infine, accoglie la domanda di condanna per ulteriore violazione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificando l’astreinte negli interessi legali sul capitale, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notifica e limite massimo del 10% dell’importo dovuto, secondo i criteri dell’Adunanza Plenaria n. 7/2019 e della Adunanza Plenaria n. 8/2021. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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