Ottemperanza al giudicato civile: poteri del giudice amministrativo e limiti alla cognitio (TAR Sicilia n. 3136 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
A fronte di statuizioni rese dal giudice civile, il giudice amministrativo dell’ottemperanza svolge essenzialmente una mera attività esecutiva ed è rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza. Egli non può integrare in alcun modo la decisione civile, né dar vita all’attività di precisazione e integrazione del giudicato che contraddistingue l’esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, perché difetta di giurisdizione sulla materia oggetto del giudicato. Ne consegue che, a fronte di una statuizione che quantifica le somme dovute anche senza indicazione espressa, il giudice amministrativo non può riempire gli spazi vuoti lasciati dal giudicato, dovendosi altrimenti configurare un sindacato sul rapporto sottostante in palese difetto di giurisdizione.

Il Fatto

Con sentenza n. 39/2025 del 9.01.2025 il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, ha condannato il Comune al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma pari a un’annualità delle differenze retributive tra la retribuzione percepita e quella spettante in caso di trasformazione del contratto part-time in full-time, oltre interessi, e ha liquidato le spese di lite con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Il titolo è stato notificato all’Amministrazione il 17.01.2025 e ha acquisito autorità di cosa giudicata. Non essendo intervenuto alcun pagamento, gli eredi legittimi della creditrice, nel frattempo deceduta, e il difensore antistatario hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento delle somme quantificate e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e accerta l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, con decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notificazione del ricorso.

Nel merito, il titolo risulta non eseguito e l’Amministrazione non ha addotto alcuna valida giustificazione. Il Tribunale richiama il principio generale sul riparto dell’onere probatorio: il creditore deve provare la fonte del diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento, mentre il debitore è gravato della prova del fatto estintivo. Il Comune, non costituitosi, ha rinunciato a dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ.

Il nucleo argomentativo riguarda i limiti cognitivi del giudice dell’ottemperanza. Secondo l’orientamento consolidato richiamato dal Collegio, a fronte di statuizioni del giudice civile il giudice amministrativo non può integrare la decisione, essendo vincolato al comando contenuto in sentenza e privo di giurisdizione sul rapporto sottostante. I poteri cognitori sono pertanto limitati alla mera esecuzione del titolo, senza interpretazione o integrazione del giudicato.

Ne deriva che l’esecuzione disposta concerne le somme così come specificate nel titolo: l’annualità delle differenze retributive e gli interessi legali in favore degli eredi, e le spese liquidate con accessori in favore del difensore antistatario. Il Collegio nomina quindi commissario ad acta il Segretario Generale dell’Ente per l’ipotesi di inutile decorso del termine di sessanta giorni, richiamando il rispetto del termine dell’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso.

È accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione al difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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