Il riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in altro Stato UE rientra nell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione (TAR Lazio n. 13977 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È configurabile il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione tutte le volte in cui, a fronte di una formale istanza volta al riconoscimento di un titolo abilitante per l’insegnamento, sia decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento senza che sia stato adottato un provvedimento espresso. L’obbligo di provvedere sussiste indipendentemente dal contenuto della decisione che l’Amministrazione dovrà assumere, essendo sufficiente la presentazione dell’istanza e la scadenza del termine. Nel caso del riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’UE, il termine complessivo per la conclusione del procedimento è fissato in quattro mesi dalla presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, con la precisazione che l’art. 5 dello stesso decreto individua l’autorità competente nel Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente. Ritenuto spirato il termine di conclusione del procedimento, pari a giorni 120 dalla presentazione dell’istanza, il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che l’art. 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’UE nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ora Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
La decisione si fonda sul principio secondo cui, per ritenere la sussistenza dell’obbligo di provvedere, è necessaria e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento espresso da parte dell’Amministrazione.
Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati: a fronte della domanda presentata il 29 aprile 2025, l’Amministrazione non si era pronunciata, violando sia il termine generale di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990, sia quello specifico di cui all’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007. In particolare, il comma 6 di tale disposizione fissa in tre mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, termine che, sommato al periodo di trenta giorni per la verifica di completezza della documentazione, approda al massimo a quattro mesi.
Ritenuto fondato il ricorso, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di provvedere sull’istanza entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine congruo considerata la natura di procedimenti “di massa” connotati da un elevato numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella figura del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro il successivo termine di 90 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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