Autenticazione firme liste elettorali: vizi sostanziali insanabili e insindacabilità costituzionale (TAR Sicilia n. 1929 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’autenticazione delle firme dei sottoscrittori di una lista elettorale richiede, a pena di invalidità, l’indicazione del nome, del cognome e della qualifica del pubblico ufficiale procedente, nonché del luogo e della data della sottoscrizione. La carenza di tali elementi integra un vizio sostanziale insanabile, non riconducibile a mera irregolarità formale, e non è rimediabile mediante il soccorso istruttorio che l’art. 18, comma 2, del d.P.R. Reg. Sicilia n. 3/1960 riserva ai soli vizi formali. Nel rito elettorale di cui all’art. 129 c.p.a., giurisdizione estesa al merito, è preclusa la proposizione di questioni di legittimità costituzionale. Il difetto di autenticazione delle sottoscrizioni, ove impedisca il raggiungimento del numero minimo di firmatari, giustifica l’esclusione della lista.
Il Fatto
I ricorrenti, nella qualità di responsabile e capo della lista civica presentatasi per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Aci Castello, hanno impugnato la delibera con cui la Commissione elettorale circondariale di Acireale ha escluso la lista dalla competizione. Il provvedimento si fondava su due ordini di rilievi: la carenza delle autocertificazioni dei candidati prescritte dall’art. 7, comma 8, l.r. n. 7/1992 e dell’art. 143 d.lgs. n. 267/2000, e il mancato raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori, asseritamente pari a 160 in luogo dei 200 richiesti.
La lista ha sostenuto di aver depositato nei termini la documentazione completa e 200 certificati elettorali, come attestato dal verbale del Segretario comunale. Ha inoltre dedotto l’illegittimità della mancata attivazione del soccorso istruttorio e il contrasto tra la normativa regionale siciliana e la legge n. 81/1993, invocando in subordine la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. p), Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la documentazione prodotta dalla parte pubblica, rilevando che uno dei fogli firma era privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale autenticante, sebbene munito di timbro recante qualifica e nominativo; altri due fogli difettavano di qualsiasi indicazione sull’autenticazione, mancando la sottoscrizione, il timbro, le generalità del pubblico ufficiale e i riferimenti di luogo e data.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, n. 2490/2015 e Sez. III, n. 3022/2019), il TAR ha individuato gli elementi essenziali dell’autenticazione, già desumibili dall’art. 1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 2703, comma 2, c.c.: l’attestazione che la firma è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale. Il requisito della contestualità tra identificazione, sottoscrizione e autentica impedisce ogni sanatoria postuma.
Quanto al soccorso istruttorio, il Collegio ha escluso che l’art. 18, comma 2, del d.P.R. Reg. Sicilia n. 3/1960 possa operare per vizi sostanziali. Una diversa lettura consentirebbe la rinnovazione di attività irrimediabilmente viziate, eludendo i termini perentori e violando la par condicio dei partecipanti alla competizione.
Il TAR ha poi escluso il richiamo all’affidamento incolpevole, prevalendo il principio di autoresponsabilità: i difetti erano ictu oculi rilevabili con l’ordinaria diligenza. Nel merito, ha confermato l’applicazione della normativa regionale, prevedendo l’art. 7, comma 1, lett. e), l.r. n. 7/1992 un minimo di 200 sottoscrizioni per i Comuni della fascia considerata, e ha ritenuto irrilevante la questione di costituzionalità, preclusa nel rito elettorale secondo l’Adunanza Plenaria n. 22/2013.
Infine, il provvedimento è stato qualificato come atto plurimotivato: accertata la validità di uno solo dei motivi, l’illegittimità degli altri non ne avrebbe determinato l’annullamento. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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