Ottemperanza al giudicato civile e prova del pagamento mediante mandati (TAR Campania n. 1215 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la semplice emissione del mandato di pagamento non è sufficiente a rendere disponibile la somma per il creditore e non produce effetto liberatorio. Questo consegue solo alla comunicazione dell’ordinativo da parte della Tesoreria, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento. Il giudice amministrativo dell’ottemperanza, chiamato a eseguire una sentenza del giudice ordinario, svolge un’attività meramente esecutiva, è vincolato al comando contenuto in sentenza e non può integrarlo né compiere accertamenti di merito. Sono pertanto irrilevanti i pagamenti asseritamente eseguiti prima del giudicato e non eccepiti nel giudizio di cognizione. Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per la parte della pronuncia che liquida le spese in favore del difensore distrattario, essendosi instaurato un rapporto obbligatorio tra questi e la parte soccombente. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va commisurata agli interessi legali, con limite massimo del 10% del capitale dovuto.
Il Fatto
Una società, insieme al proprio difensore antistatario, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli aveva condannato l’azienda sanitaria al pagamento di una somma complessiva, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, alla restituzione di un importo ulteriore e alla rifusione delle spese dei gradi di merito e di legittimità, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’ente. I ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento della pretesa creditoria cristallizzata nel giudicato civile e hanno chiesto la nomina di un commissario ad acta e la determinazione di una penalità di mora.
L’azienda sanitaria si è costituita eccependo l’avvenuto pagamento, documentato mediante mandati emessi in favore della società anteriormente all’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione. La sentenza ottemperanda è divenuta definitiva per l’omessa proposizione delle impugnative, come attestato dalla cancelleria competente. La notifica presso la sede dell’ente è avvenuta il 3 giugno 2024 e il ricorso è stato notificato il 30 ottobre 2024, quando era già decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il termine, qualificato come sostanziale e sottratto alla sospensione feriale, risulta rispettato.
Il Tribunale ha poi affermato l’ammissibilità dell’ottemperanza anche per il capo relativo alle spese liquidate al difensore distrattario, richiamando Cons. Stato n. 7441 del 2010: la statuizione instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra difensore e parte soccombente, che legittima il primo a proporre il relativo giudizio esecutivo.
Nel merito, l’eccezione di pagamento è stata respinta sotto due profili. Sul piano probatorio, i mandati depositati non dimostrano l’effetto liberatorio, perché manca la prova della comunicazione dell’ordinativo da parte della Tesoreria: la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 1351 del 1997; Cass. civ. n. 29776 del 2020) esige che il creditore sia posto in condizione di riscuotere. Alcuni mandati sono inoltre risultati illeggibili e non riferibili ai rapporti controversi.
Sul piano processuale, i pagamenti invocati sarebbero anteriori al giudicato e non furono eccepiti in sede di cognizione. Il giudice dell’ottemperanza, dinanzi a statuizioni del giudice civile, compie un’attività meramente esecutiva, non può integrare la sentenza né svolgere accertamenti di merito, dovendosi limitare a verificare il comportamento omissivo o elusivo (TAR Campania n. 6942 del 2022; Cons. Stato n. 5606 del 2022).
Accolta la domanda, il Collegio ha ordinato il pagamento entro sessanta giorni e ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Quanto alle spese accessorie, ha precisato che sono dovute solo quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, non quelle di precetto. L’astreinte è stata fissata negli interessi legali sul complessivo dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notifica o comunicazione della sentenza e limite del 10% del capitale, secondo i criteri delle Adunanze Plenarie n. 7/2019 e n. 8/2021.
Nota della Redazione
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