Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulle somme dovute (TAR Campania n. 5671 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la definitività e l’esecutività del titolo giudiziale, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato, anche in assenza di contestazione specifica da parte dell’ente intimato. La mancata prova, da parte dell’Amministrazione, di fatti impeditivi o estintivi dell’obbligo, integra il presupposto dell’inadempimento e giustifica l’accoglimento del ricorso. La nomina del commissario ad acta è disposta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, con poteri che comprendono l’allocazione in bilancio, l’impegno, la liquidazione e il pagamento, restando esclusa la possibilità di opporre la carenza di fondi o di cassa quale causa legittima di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3289/2024 del Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, pubblicata l’08/05/2024 e notificata il 20/06/2024. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva condannato l’Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 4.294,25, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, la ricorrente ha chiesto che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato quanto alla sorte capitale e la condanna al pagamento degli interessi maturati sino all’effettivo soddisfo. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza contestare nel merito la quantificazione del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione: il titolo è divenuto esecutivo, come da attestazione di cancelleria, è munito della formula esecutiva ed è stato regolarmente notificato. La definitività del titolo comporta l’obbligo per l’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a darne esatta e completa esecuzione.
Quanto all’inadempimento, il Tribunale ha rilevato che la parte pubblica, costituitasi con memoria di stile, non ha addotto elementi suscettibili di infirmare la quantificazione del credito. In assenza di diversa indicazione da parte della resistente, rilevante anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., l’inadempimento perdurante deve ritenersi comprovato.
Accertata l’osservanza delle formalità di legge, tra cui la notifica del ricorso dopo la scadenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro amministrazioni statali ed enti pubblici non economici, il ricorso è stato accolto. È stato conseguentemente ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato sulla sorte capitale di € 4.294,25 e di corrispondere gli interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato sino all’effettivo pagamento, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Il Collegio ha inoltre precisato che la decisione passata in giudicato costituisce titolo per il rimborso degli oneri di registrazione, se versati, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 634/1972. Per l’ipotesi di inerzia protratta oltre il termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale si insedierà su istanza della ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Il commissario ad acta dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale della somma. Il Tribunale ha escluso che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire legittima causa di impedimento all’esecuzione. Le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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