Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sull’acquisizione sanante (Cons. Stato n. 7503 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, protratta per oltre un anno, di una sentenza passata in giudicato che impone la restituzione del fondo illegittimamente occupato integra inottemperanza e legittima l’ordine di esecuzione entro un termine congruo, con contestuale nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Al commissario può essere rimessa la valutazione dell’alternativa tra riduzione in pristino e adozione del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, alle condizioni ivi stabilite. La penalità di mora e il risarcimento del danno da ritardo ex art. 112, comma 3, c.p.a. non possono essere accordati quando la relativa domanda resti del tutto generica, senza allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
Il Fatto
Con sentenza del 2 ottobre 2025, n. 7698, passata in giudicato, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato aveva accolto l’appello dei proprietari e condannato il Comune alla restituzione di un fondo di circa 9.544 mq illegittimamente occupato, previa riduzione in pristino, oppure, in via alternativa, all’adozione di un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, con pagamento del relativo indennizzo anche per il periodo di occupazione senza titolo.
I ricorrenti diffidavano l’ente il 31 gennaio 2026, senza ottenere riscontro, e il 2 aprile 2026 proponevano ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione entro un termine congruo, la nomina di un commissario ad acta, una penalità di mora per ogni giorno di ritardo e il risarcimento del danno da ritardo. Il Comune si costituiva confermando la volontà di eseguire e chiedendo, in subordine, un termine congruo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che è pacifico tra le parti sia il contenuto della sentenza passata in giudicato, sia il difetto di qualsiasi atto esecutivo. La stessa amministrazione resistente ha ammesso la mancata ottemperanza, limitandosi a invocare genericamente un’asserita complessità degli adempimenti.
Il dato temporale è decisivo: è trascorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza senza che il Comune abbia posto in essere alcun atto di esecuzione. L’inerzia, non giustificata, fonda l’accoglimento del ricorso nei limiti della motivazione e impone l’ordine di restituzione dei beni entro novanta giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione della decisione, salva l’adozione del provvedimento di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 alle condizioni ivi stabilite.
Per il caso di ulteriore inadempimento nel termine, la Corte nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Benevento, o un funzionario da questi delegato, rimettendo allo stesso la valutazione dell’alternativa tra riduzione in pristino e acquisizione sanante. Il potere sostitutivo non è quindi limitato all’esecuzione materiale, ma si estende alla scelta del modulo satisfattivo dell’interesse pubblico e privato.
Quanto alle ulteriori domande, la Corte le respinge per genericità. L’assegnazione del termine e la contestuale nomina del commissario escludono i presupposti della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Analogamente, la richiesta di risarcimento del danno da ritardo ex art. 112, comma 3, c.p.a. si risolve nel mero richiamo della norma, senza alcuna allegazione dei fatti costitutivi della pretesa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con condanna dell’ente al pagamento in favore della parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.