Ottemperanza al giudicato sul beneficio Carta docente e penalità di mora (TAR Toscana n. 1936 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato che il titolo giudiziale non risulta eseguito, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., da far decorrere dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e fino all’insediamento del commissario. La misura della penalità è determinata secondo criteri di congruità e proporzionalità rispetto al ritardo.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accerta il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle annualità maturate, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Passata la sentenza in giudicato, il ricorrente ha convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza al titolo e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza, chiedendo altresì la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dalla notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione, effettuata ai sensi dell’art. 475 c.p.c., è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997. Non risulta dagli atti che il titolo sia stato eseguito.
Su queste premesse il ricorso è accolto. Il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato — se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. n. 669/1996 — provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario e senza diritto al compenso. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla scadenza inutilmente decorsa del termine assegnato all’Amministrazione.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dalla scadenza del termine di sessanta giorni e fino all’insediamento del commissario, ed è quantificata in euro 10 giornalieri.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Nota della Redazione
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