Ordine di demolizione vincolato e irrilevanza delle condizioni di salute del destinatario (TAR Campania n. 5698 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce atto vincolato, la cui adozione discende dal solo accertamento dell’abusività dell’opera e non lascia all’Amministrazione margini di apprezzamento in ordine alle circostanze personali del destinatario. Le condizioni di salute e le esigenze abitative di quest’ultimo, ove comprovate, rilevano sul diverso piano dell’esecuzione della misura, ai fini dell’individuazione di un termine più congruo per l’adempimento spontaneo, ma non sono idonee a inibire l’esercizio del potere repressivo. La natura vincolata e doverosa dell’azione repressiva degli abusi edilizi elide la dedotta violazione delle garanzie partecipative, degradando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento a irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Un affidamento meritevole di tutela non può sorgere da una situazione di fatto contraria alla legge, che l’ordinamento non consente di consolidare né per il tempo trascorso né per atti amministrativi che presuppongano, senza accertarla, la legittimità del bene.
Il Fatto
Il Comune di Castel Volturno ha ingiunto al ricorrente la demolizione di un immobile per civile abitazione, realizzato senza titolo edilizio in area ricadente nella fascia R del PSDA e in territorio ad alto rischio sismico. L’ordine è stato adottato nei confronti del ricorrente quale coniuge della destinataria di un precedente provvedimento di ripristino e di un procedimento di R.E.S.A. definito con sentenza penale di condanna.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza e il procedimento esecutivo, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di motivazione e di istruttoria, la pendenza di un’istanza di condono, l’eccesso di potere per contraddittorietà e l’irragionevolezza del termine di novanta giorni per l’esecuzione, in ragione delle proprie precarie condizioni di salute e dell’assenza di alternative abitative. Le Amministrazioni intimate hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale dichiara inammissibili, per difetto di giurisdizione, le censure relative alla R.E.S.A.: trattandosi di atto adottato in esito a un giudizio penale, la cognizione spetta al giudice dell’esecuzione penale, secondo l’orientamento richiamato (TAR Campania, Sez. VIII, n. 5177 del 2026).
Nel merito, il primo motivo è infondato. Dagli atti non risulta alcuna domanda di condono riferita all’immobile: la pratica invocata concerne altro manufatto ed è stata presentata da un terzo. Quanto alle garanzie partecipative, il Collegio richiama la natura vincolata dell’azione repressiva e, sul rilievo della Cons. Stato, Sez. II, n. 2787 del 2026, qualifica l’omessa comunicazione di avvio come irregolarità non invalidante, non avendo la partecipazione potuto modificare il contenuto dispositivo del provvedimento.
Non sussiste neppure l’eccesso di potere per contraddittorietà. I provvedimenti favorevoli rilasciati nel tempo non ingenerano alcun legittimo affidamento, poiché accedono a un manufatto abusivo mai regolarizzato: l’ordinamento non consente di consolidare situazioni di fatto contrarie alla legge, né per il tempo trascorso né in virtù di atti che presuppongano, senza accertarla, la legittimità del bene.
Quanto al secondo motivo, le condizioni di salute del ricorrente non incidono sulla legittimità dell’ordine adottato ex art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, atto vincolato che non ammette apprezzamenti personali. Esse rilevano semmai sul piano esecutivo, per la fissazione di un termine più congruo. Il Comune, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, ha riesaminato la posizione del ricorrente e, con valutazione non irraggiungibile, ha escluso ulteriori proroghe in ragione del rilevante tempo trascorso.
Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e in parte respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore del Comune e compensazione verso le altre parti.
Nota della Redazione
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