Planimetria del concessionario non estende l’area della concessione demaniale (TAR Liguria n. 201 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La planimetria allegata a una concessione demaniale marittima, ove elaborata dal concessionario e non dall’Amministrazione, non estende l’area oggetto del titolo concessorio: la discordanza tra il elaborato grafico e il contenuto del provvedimento si risolve a favore di quest’ultimo. L’avvio di un procedimento di revoca parziale della concessione, poi archiviato, non implica riconoscimento dell’inclusione dell’area né produce l’estensione del titolo. Il principio di affidamento non consente di includere nella concessione un’area estranea, occupata di fatto per lungo tempo, quando l’errore sia imputabile al concessionario. Il preavviso di rigetto dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990 non è dovuto nei procedimenti avviati d’ufficio, privi di istanza su cui provvedere.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2006 per uno stabilimento balneare, oggetto di rinnovo rispetto a una precedente concessione del 1998. Con provvedimento del 20 luglio 2023 il Comune ha accertato che la concessione non comprende, nemmeno in parte, un pennello anti-erosione indicato come “molo F”.
La ricorrente ha impugnato l’accertamento sostenendo che la concessione del 1998 includesse già il molo, desumendolo dall’avvio nel 2004 di un procedimento di revoca parziale limitato a quella porzione di area, poi archiviato, e dalla circostanza che la planimetria allegata al titolo del 2006 rappresenta il molo tra le aree concesse. Il Comune si è costituito rilevando che la superficie concessa è rimasta invariata e che la planimetria era stata elaborata dal concessionario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta preliminarmente l’istanza istruttoria, ritenendo non necessaria l’acquisizione dei documenti richiesti. Nel merito, esclude che la concessione del 2006 comprenda la porzione di molo controversa, fondando la conclusione su quattro circostanze.
Anzitutto, le concessioni coeve rilasciate ad altri soggetti, che includevano porzioni di pennelli, indicavano espressamente tali porzioni e ne quantificavano la superficie: la concessione del 1998 non recava analoga menzione. In secondo luogo, il titolo del 2006 è stato rilasciato per una superficie identica a quella precedente, con la conseguenza che non può comprendere aree ulteriori.
La rappresentazione del molo nella planimetria allegata al titolo è quindi irrilevante, perché l’elaborato grafico è stato prodotto dal concessionario e non dall’Amministrazione, che non si è avveduta della discordanza. Parimenti irrilevante è l’avvio del procedimento di revoca parziale del 2004, conclusosi con archiviazione e inserito in un’attività rivolta alla generalità degli stabilimenti: l’avvio di un procedimento fondato su un erroneo presupposto non estende il titolo all’area in questione.
Su tali basi il Collegio dichiara infondato il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990: il procedimento è stato avviato d’ufficio, sicché difetta un’istanza su cui provvedere e il preavviso di rigetto non è dovuto. Infondato anche il secondo motivo, poiché il provvedimento non comporta alcuna variazione dell’estensione dell’area concessa e non viola l’art. 24 d.P.R. n. 328/1952: esso si limita ad accertare che l’area non comprende, come non comprendeva, alcuna porzione del molo.
Quanto al terzo motivo, il principio di affidamento opera nei limiti dell’esercizio dei poteri di autotutela e può fondare una responsabilità dell’Amministrazione, ma non consente di includere nella concessione un’area estranea occupata di fatto per molti anni, tanto più quando l’erronea indicazione proviene dalla planimetria del concessionario. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese in ragione del pregresso avvio del procedimento di revoca e della mancata rilevazione della discordanza planimetrica.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.