Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 532 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine fissato, previa verifica del decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il perdurante inadempimento legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, e la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino al saldo. La liquidazione delle spese segue la soccombenza ed è distratta in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il contribuente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, con sentenza n. 194 del 27.02.2024, l’accertamento del diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e all’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Formatosi il giudicato, come da attestazione di cancelleria, e decorso il termine dilatorio dalla notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato presso l’Avvocatura distrettuale, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che non risulta dagli atti l’esecuzione della sentenza della cui ottemperanza si tratta. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza.
L’ordine esecutivo consiste nel mettere a disposizione della parte la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale, oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, da presentarsi dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.
Il ritardo maturato nella corresponsione giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, secondo quanto previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa in relazione ai numerosi analoghi precedenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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