Permesso di soggiorno per attesa occupazione solo con rapporto di lavoro instaurato (Cons. Stato n. 4679 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro subordinato si sia effettivamente instaurato e sia cessato per causa non imputabile al lavoratore. Il rifiuto del datore di lavoro di procedere all’assunzione, pur se estraneo alla volontà del cittadino extracomunitario, non integra il presupposto normativo e non consente il rilascio del titolo. L’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 22, comma 5-ter operano solo in presenza di un rapporto di lavoro già sorto. La tutela dell’aspirante lavoratore resta affidata all’art. 24-bis, comma 14, d.lgs. n. 286/1998, che appresta un’indennità a carico del datore. Il giudizio amministrativo non può sostituire il presupposto di fatto mancante con valutazioni di vulnerabilità non trasfuse in un titolo diverso.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, entrava in Italia con visto di ingresso per lavoro stagionale. Il datore di lavoro rifiutava l’assunzione, sicché il titolo di soggiorno non veniva perfezionato. Lo Sportello Unico Immigrazione negava il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il TAR Puglia respingeva il ricorso, rilevando che il titolo stagionale è condizionato all’esecuzione dello specifico contratto e che la mancata instaurazione del rapporto non consente il rilascio di alcun permesso. L’appellante censurava la sentenza deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 7 e 10 della stessa legge, per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi al solo lavoratore, nonché il difetto di valutazione della condizione di vulnerabilità e dei titoli alternativi maturati nelle more.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara tardivo il deposito documentale dell’Amministrazione, avvenuto a pochi giorni dall’udienza del 10 aprile 2025, in violazione dell’art. 73, comma 1, c.p.a. Il deposito non risponde a lealtà processuale e compromette il contraddittorio; in difetto di spiegazioni, non spetta al giudice verificarne contenuto e utilità.
Nel merito l’appello è manifestamente infondato. Il diniego è immune dai vizi denunciati: l’unica possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione è legata all’interruzione di un rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 3158/2025.
Il Collegio sottolinea che, sebbene per motivi estranei alla volontà dell’appellante, il contratto di lavoro subordinato non si è mai concluso. La ricostruzione del TAR è quindi conforme all’orientamento della Sezione. Richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 1589/2025, secondo cui l’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020 limita l’applicazione dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 al solo caso di cessazione del rapporto e non contempla il rilascio del permesso quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili al datore di lavoro. Richiama altresì l’orientamento per cui la possibilità di rilascio presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato (Cons. Stato, Sez. III, nn. 2403/2025, 399/2025, 7245/2022, 4151/2021, 4237/2018).
La statuizione di primo grado è dunque pienamente condivisibile. Il Collegio precisa di aver vagliato l’aspetto rilevante a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. civ., sez. II, n. 3260/1995; Cass. civ., sez. V, n. 7663/2012), e ritiene gli altri motivi non rilevanti o inidonei a condurre a diversa conclusione.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di lite. Il reclamo avverso la mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato è respinto, stante la manifesta infondatezza dell’appello.
Nota della Redazione
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