Occupazione sine titulo e usucapione: il dies a quo dal t.u. espropriazioni (TAR Sardegna n. 335 del 19.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione sine titulo di un fondo, la condotta illecita dell’amministrazione che incide sul diritto di proprietà configura un illecito permanente e non può determinare l’acquisizione del bene. L’usucapione in favore della pubblica amministrazione è ammessa solo in presenza di tutti i presupposti elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, tra cui il carattere non violento della condotta e l’individuazione del momento dell’interversio possessionis. Il termine prescrizionale decorre dalla data di entrata in vigore del t.u. espropriazioni, il 30 giugno 2003, perché solo con l’art. 43 di quel testo unico è stato superato l’istituto dell’occupazione acquisitiva. La domanda giudiziale con cui il proprietario contesta l’occupazione e invoca la tutela dominicale interrompe la prescrizione acquisitiva ed esclude la formazione dell’usucapione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fondo nel territorio comunale, ha agito per l’accertamento dell’illegittima occupazione dell’area e per la condanna dell’ente all’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, oltre al risarcimento dei danni. Il Comune aveva realizzato nel terreno una condotta fognaria per il deflusso delle acque nere. La dichiarazione di pubblica utilità era stata documentata soltanto nel giudizio civile, senza che seguisse il decreto di esproprio.
Il giudizio è stato riproposto davanti al giudice amministrativo dopo che il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione con sentenza del 2020. Costituitosi, il Comune ha eccepito l’usucapione, deducendo che la ricorrente conosceva la condotta fognaria sin dal 1989, e ha chiesto prova testimoniale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di usucapione. Il principio richiamato è che l’illecito dell’amministrazione sulla proprietà è permanente e cessa solo con la restituzione del fondo, un accordo transattivo, una compiuta usucapione o un provvedimento ex art. 42-bis t.u. espr. Quanto alla terza ipotesi, il giudice esige la verifica di tutti i presupposti elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, per evitare che riemerga una forma surrettizia di espropriazione indiretta contraria all’art. 1 del Protocollo addizionale della C.E.D.U.
Occorre quindi che sia configurabile il carattere non violento della condotta, che si individui il momento esatto della interversio possessionis e che la prescrizione acquisitiva decorra dal 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del t.u. espropriazioni. Solo da quel momento, ad avviso del Collegio, può ritenersi individuato ex art. 2935 c.c. il giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Applicando tali coordinate, l’eccezione è respinta. Il ventennio non è compiuto, non essendo decorso dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001. Il ricorso davanti al Tribunale ordinario, notificato nel 2016, ha interrotto il termine prescrizionale: la ricorrente ha contestato l’occupazione illegittima e domandato il ristoro ai sensi dell’art. 42-bis. Le domande, lette alla luce delle norme invocate, mirano a ottenere la restituzione o l’acquisizione del bene, con il ristoro dei pregiudizi. Ciò basta a escludere l’acquisto per usucapione; la prova testimoniale è quindi superflua e l’istanza istruttoria respinta.
Nel merito è pacifica la carenza del provvedimento finale di espropriazione, con la conseguenza che le aree sono rimaste di proprietà della ricorrente. L’area è stata appresa e destinata all’uso pubblico, con spoglio del diritto dominicale, e permane una situazione di illecita occupazione dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità. Il Collegio dichiara quindi l’obbligo del Comune di pronunciarsi ai sensi dell’art. 42-bis, restando rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra restituzione e acquisizione sanante.
Le pretese patrimoniali non sono quantificabili in questa sede: la liquidazione presuppone la scelta dell’amministrazione e il giudice amministrativo difetta di giurisdizione in proposito, secondo Cass. Sez. Un. n. 20691 del 2021. In caso di restituzione, il Comune dovrà provvedere previa riduzione in pristino e bonifica, con risarcimento per lo spossessamento, richiamando Cons. Stato n. 4678 del 2022. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con termine di novanta giorni e spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.