Ottemperanza al titolo esecutivo e commissario ad acta dirigente senza compenso (TAR Sicilia n. 1379 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inadempimento, nomina commissario ad acta il responsabile pro tempore dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo plesso. L’incarico è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Al commissario dirigente della stessa amministrazione debitrice non spetta alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per i soli decreti ex legge n. 89/2001, si applica per analogia a tutte le condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale ordinario aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui, fruibile tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’anno scolastico 2019/2020, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dell’importo mediante buoni elettronici di spesa.
Il titolo era passato in giudicato, come attestato agli atti, e l’amministrazione non aveva adempiuto nel termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Di qui il ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato del titolo, comprovato da attestazione, e l’inutile decorso del termine dilatorio, di cui è stata fornita prova. Il ricorso è dunque accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, è nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Sul compenso del commissario il Collegio esclude qualsiasi emolumento. Poiché è nominato un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, che, pur dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”, come affermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa richiamata in decisione.
Il Collegio precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco degli indirizzi per il processo amministrativo telematico. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.
Le spese di lite, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, avendo riguardo analogicamente ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, per la fase di studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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