Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta negli enti locali (TAR Sicilia n. 2386 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata la ritualità del ricorso, il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 e la perdurante inottemperanza dell’ente intimato, il giudice amministrativo afferma la persistenza dell’obbligo di dare integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine congruo e nominando, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando il titolo riconosca già interessi e rivalutazione monetaria e sussistano vincoli normativi e di bilancio. Le spese di precetto non sono rimborsabili, se il creditore abbia scelto strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa, con il quale era stato ingiunto al Consorzio di Bonifica il pagamento di 10.508,04 euro, oltre accessori. Il titolo non era stato ottemperato. Il deducente ha domandato, per l’ipotesi di perdurante inadempienza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora, con vittoria di spese distratte in favore dei difensori antistatari.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. Alla camera di consiglio il ricorso è stato posto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la ritualità della procedura, rilevando la notificazione del titolo esecutivo e la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo. Ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, come modificato.
Il decreto ingiuntivo è risultato tuttora non ottemperato. Non sono emersi motivi giustificativi dell’inadempienza, così che il TAR ha affermato la persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza, con detrazione delle somme già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso. L’ente è stato condannato a corrispondere il credito entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Il Collegio ha escluso il rimborso delle spese di precetto: l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza di cui all’art. 112 cod. proc. amm. è imputabile alla libera scelta del creditore. Decorso infruttuosamente il termine, un commissario ad acta — individuato nel Segretario generale del Comune di Ragusa o in altro funzionario delegato in possesso della necessaria professionalità — provvederà, su istanza di parte, entro ulteriori novanta giorni.
La domanda di penalità di mora è stata respinta. Il TAR ha valorizzato due argomenti: il titolo riconosce già interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo; sussistono specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, richiamando TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa nota specifica entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico ai sensi dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, secondo il richiamo a Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.
Nota della Redazione
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