Cessione del 40% non legittima titolo edificatorio su lotto saturo (Cons. Stato n. 1705 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 57, comma 7, delle N.T.A. del PUC, nel disciplinare i lotti saturi di superficie superiore a 1.500 mq, non riconosce al fondo saturo una capacità edificatoria propria. La nuova edificazione consentita dal secondo periodo della norma va riferita alle possibilità dei lotti confinanti, rispetto ai quali il lotto saturo funge da area di atterraggio delle sagome, con la conseguenza che la cessione gratuita del 40% della superficie non attribuisce al titolare del lotto saturo un diritto edificatorio autonomo. Ne deriva che è legittimo il diniego del permesso di costruire fondato su tale lettura. L’Amministrazione può inoltre annullare d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990, il precedente provvedimento fondato su un’interpretazione errata del quadro normativo, anche in assenza di fatti sopravvenuti, rientrando nel suo potere riqualificare la fattispecie e ritirare l’atto illegittimo. Non configura, di per sé, contraddittorietà il mutamento interpretativo intervenuto tra due delibere della stessa Giunta.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un compendio fondiario in zona B1 del PUC, presentano istanza di permesso di costruire per un edificio residenziale, offrendo la cessione gratuita di circa 747 mq, pari al 40% del lotto, e proponendo in via alternativa la monetizzazione delle aree. La Giunta comunale respinge la richiesta di monetizzazione con la delibera n. 58 del 2022, optando per l’acquisizione dell’area compensativa.
Con successiva delibera n. 104 del 2022 la stessa Giunta, sulla base di atti istruttori interni, revoca la precedente delibera e ne dichiara nulle le prescrizioni, ritenendo errata l’interpretazione dell’art. 57, comma 7, delle NTA seguita in precedenza. Segue il diniego definitivo del progetto, adottato mediante il procedimento SUAP. Il TAR Campania dichiara improcedibile il ricorso avverso la delibera revocata e respinge nel merito i motivi aggiunti; i privati appellano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma l’improcedibilità delle censure relative alla delibera n. 58 del 2022: poiché la successiva delibera n. 104 supera il vaglio di legittimità, la caducazione del primo provvedimento si consolida e l’interesse alla sua impugnazione viene meno.
Sul conflitto di interessi del Sindaco, la Sezione richiama l’art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e la giurisprudenza che esige una correlazione immediata e diretta tra contenuto dell’atto e interessi propri o dei parenti. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 3385 del 2007, n. 4806 del 2014, n. 1917 del 2016 e Cons. Stato, sez. II, n. 5423 del 2020, escludendo che la mera titolarità di fondi confinanti da parte di parenti entro il quarto grado basti a fondare l’obbligo di astensione, non essendo provato il vantaggio concreto.
Quanto all’art. 10-bis l. n. 241/1990, il Consiglio ribadisce che la comunicazione dei motivi ostativi opera nei soli procedimenti ad istanza di parte e non nei provvedimenti di autotutela avviati d’ufficio. L’omesso avviso di avvio del procedimento resta comunque irrilevante per effetto dell’art. 21 octies, comma 2, poiché è emerso in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Il nucleo della decisione è la qualificazione della delibera n. 104 come annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies l. n. 241/1990: irrilevante che non siano sopravvenuti elementi nuovi, perché l’Amministrazione può riqualificare la fattispecie e ritirare l’atto illegittimo. Nel merito, la Sezione condivide la lettura dell’art. 57, comma 7, delle N.T.A.: entrambe le fattispecie riguardano le capacità edificatorie del lotto confinante, non del lotto saturo; il riferimento alla volumetria calcolata sulla superficie residua non avrebbe senso se riferito al fondo saturo. Da ciò l’esclusione della contraddittorietà dell’azione amministrativa e l’infondatezza delle censure di illegittimità derivata del diniego definitivo.
Sul preavviso di rigetto, il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. II, n. 9018 del 2025) sull’assenza di un onere di confutazione analitica delle osservazioni. L’appello è respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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