Frequentazioni controindicate e diniego di rinnovo del porto d’armi: sufficienza del contesto (TAR Sicilia n. 2388 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenza di porto d’armi per uso caccia, l’amministrazione esercita un potere ampiamente discrezionale e formula un giudizio prognostico di affidabilità, volto a prevenire possibili abusi nell’uso delle armi. Il diniego di rinnovo non persegue finalità sanzionatorie, ma cautelari, e non richiede un accertato abuso né una sentenza penale di condanna. È sufficiente la sussistenza di circostanze idonee a comprovare la non affidabilità dell’interessato. Il complessivo contesto delle frequentazioni con soggetti deferiti o processati per reati gravi, riconducibile a un ambiente controindicato, è idoneo a sorreggere il diniego, anche se taluni episodi penali sono successivi ai controlli. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del travisamento dei presupposti, dell’irragionevolezza e della non adeguatezza allo scopo.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di licenza di porto fucile per uso caccia, rinnovata nel 2004, nel 2010 e nel 2016. In prossimità della scadenza, nel dicembre 2022, ha chiesto il rinnovo alla Questura competente. L’amministrazione ha avviato il procedimento e ha rigettato l’istanza, valorizzando quattro controlli di polizia effettuati in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi e la convivenza con il figlio, destinatario di violazioni al codice della strada.
Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione degli artt. 11 e 43 t.u.l.p.s., difetto di istruttoria, contraddittorietà e travisamento. Ha sostenuto l’occasionalità delle frequentazioni e l’estraneità ai fatti ascritti ai congiunti. Il Tribunale ha disposto più incombenti istruttori, reiterati a fronte dell’iniziale inottemperanza, e ha acquisito una relazione della Questura sui singoli controlli. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la nota depositata in esecuzione dell’ordinanza istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione processuale, sollevata in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.: l’ammissibilità dei motivi aggiunti. La esclude, perché la nota impugnata ha contenuto meramente informativo e non decisorio, essendo seguita a ordinanza istruttoria. L’inammissibilità non impedisce di valutare le censure sostanziali, incentrate sul mancato deposito dei verbali e sull’assenza di prova del seguito dei deferimenti.
Nel merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa: le situazioni di detenzione e porto d’armi costituiscono eccezioni al divieto generale e possono essere riconosciute solo a chi offra piena sicurezza di buon uso delle armi. L’art. 43 t.u.l.p.s. consente di valutare la capacità di abuso e l’assenza di buona condotta, anche per fatti estranei alla gestione delle armi. Il diniego o la revoca non hanno natura sanzionatoria, ma cautelare, e non esigono una particolare motivazione, salvi i limiti dell’irrazionalità e dell’arbitrarietà.
La Corte passa poi all’esame dei singoli controlli. Rileva che il figlio convivente è estraneo althemadella vicenda, per insussistenza di collegamento con l’uso delle armi. Quanto al primo controllo, è certa la frequentazione del nipote, soggetto controindicato per il deferimento e per le sue stesse frequentazioni, anche a prescindere dalla conoscenza degli altri presenti. Per gli altri episodi, il Tribunale riconosce che taluni fatti penalmente rilevanti sono successivi ai controlli e che il seguito processuale di alcuni deferimenti non è documentato.
Tali rilievi non bastano, tuttavia, a travolgere il provvedimento. Il Collegio ritiene che il complessivo contesto delle frequentazioni — soggetti deferiti e in alcuni casi processati per reati gravi, riconducibile a un ambiente controindicato — sia sufficientemente indicativo della non affidabilità del ricorrente al possesso del titolo. Il potere limitativo dell’amministrazione non risulta, dunque, male esercitato. Il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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