Valutazione dei titoli artistico-professionali e obbligo di motivazione analitica nelle graduatorie AFAM (TAR Abruzzo n. 333 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per soli titoli finalizzate alla formazione di graduatorie d’istituto, il verbale della commissione esaminatrice che escluda un candidato per mancato raggiungimento del punteggio minimo sui titoli artistico-professionali deve dare conto in modo analitico di quali titoli siano stati valutati e di quale punteggio sia stato attribuito a ciascuno di essi. La mera indicazione del punteggio complessivo, priva del dettaglio valutativo, integra un difetto di motivazione e di istruttoria, che rende illegittima l’esclusione e impedisce al candidato ogni controllo effettivo. Non è idonea a sanare il vizio una scheda di valutazione sottoscritta dal solo direttore dell’istituzione, estraneo alla commissione. Il giudice annulla gli atti nei limiti dell’interesse del ricorrente e impone all’amministrazione di procedere a nuova valutazione analitica, senza che possa essere dichiarato in questa sede il diritto all’inserimento in graduatoria.

Il Fatto

Il ricorrente, docente da oltre quindici anni presso un conservatorio statale, partecipava alla procedura selettiva per soli titoli bandita il 6 ottobre 2022 per la formazione di graduatorie d’istituto del triennio 2022/25, presentando domanda per i settori COMT/02 e COMT/03. All’esito dei lavori della commissione non veniva inserito in alcuna graduatoria, perché non raggiungeva il minimo di 21 punti previsto dall’art. 4 del bando per i titoli artistico-professionali.

Dopo reclamo e accesso agli atti, il candidato proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione. Il conservatorio e il Ministero si costituivano chiedendo, rispettivamente, il rigetto nel merito e l’estromissione per difetto di legittimazione passiva. Fissata l’udienza pubblica dopo la fase cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione del Ministero. Rileva che nessun provvedimento ministeriale è impugnato, nemmeno quale atto presupposto, e che le graduatorie dispiegano effetti solo nei confronti del conservatorio, dotato di piena autonomia in materia. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva del Ministero.

Nel merito il giudice ritiene assorbente il terzo motivo, relativo alla valutazione dei titoli. Dagli allegati al verbale n. 2 emerge che per i candidati idonei sono indicati i punteggi di studio, servizio e professionali, mentre per i candidati non idonei, tra cui il ricorrente, le caselle relative ai titoli artistico-professionali restano vuote. Manca, dunque, il giudizio numerico su tali titoli.

Il Collegio qualifica il vizio come difetto di motivazione e di istruttoria pienamente sussistente: il verbale non consente di comprendere quali titoli siano stati esaminati e con quale punteggio. Non vale a sanare la lacuna la scheda di valutazione prodotta dal conservatorio, firmata digitalmente dal solo direttore, soggetto estraneo alla commissione e privo del potere di esprimere la valutazione dei commissari. L’affermazione secondo cui al ricorrente sarebbero stati attribuiti quattro punti non trova quindi riscontro negli atti della commissione.

Da qui l’illegittimità delle graduatorie impugnate e degli atti presupposti, nei limiti dell’interesse del ricorrente. Il Tribunale precisa i poteri conformativi: l’amministrazione dovrà valutare nuovamente i titoli artistico-professionali dichiarati, esplicitando analiticamente quali titoli sono valutati e il singolo punteggio attribuito a ciascuno, fino al totale per sommatoria. Non può invece accogliersi la domanda di declaratoria del diritto all’inserimento in graduatoria, perché la nuova valutazione è ancora da compiere. Le spese seguono la soccombenza del conservatorio, con compensazione verso le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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